Come si fa una Variazione del rapporto di Lavoro Domestico?
E’ possibile variare il rapporto di lavoro con la colf, badante, baby sitter?
Per l’intera durata del rapporto di lavoro domestico con la propria colf, baby sitter o badante è possibile applicare una o più variazioni contrattuali. Vediamo quali sono i termini e come procedere per la registrazione presso INPS: è fondamentale confrontarsi con il proprio Family Tutor che procederà alla registrazione della variazione applicando quanto indicato nel CCNL del lavoro domestico sul vostro singolo contratto.
Alcuni esempi di Variazione del rapporto di lavoro domestico:
Modifica della mansione
Solo migliorativa (es. il CCNL non prevede il demansionamento del lavoratore): in questo caso dovrà essere fatta Variazione dell’Accordo di lavoro e della Denuncia di Variazione all’INPS.
Modifica della retribuzione
Solo migliorativa (es. non è mai possibile abbassare la retribuzione stabilita una volta in corso il rapporto di lavoro inoltre, in fase di assunzione del lavoratore domestico la paga dovrà osservare i minimi retributivi stabiliti): in questo caso dovrà essere fatta la Variazione dell’Accordo di lavoro e la Denuncia di Variazione all’INPS.
Modifica del profilo orario
È possibile nel corso del rapporto di lavoro domestico cambiare le ore di servizio:
-
- infrasettimanale (cambiare il giorno di lavoro es: da lunedì a mercoledì senza variare il totale delle ore di servizio): in questo caso dovrà essere fatta unicamente la Variazione dell’Accordo di lavoro;
- aumentare le ore fino ad un massimo di 40 ore settimanali per i lavoratori non conviventi (es. da 25 a 40 ore che potranno essere distribuite su 6 giorni settimanali da lunedì a sabato per un massimo di 8 ore giornaliere): in questo caso dovrà essere fatta la Variazione dell’Accordo di lavoro e la Denuncia di Variazione all’INPS;
- diminuire le ore fino a un minimo di 1 ora settimanale continuativa, in questo caso dovrà essere fatta la Variazione dell’Accordo di lavoro e la Denuncia di Variazione all’INPS.
Modifica del regime di convivenza o non convivenza e viceversa
È possibile ad esempio variare il rapporto di lavoro del badante da non convivente 25 ore a convivente 54 ore, aggiornando i seguenti punti:
-
- la retribuzione che, da oraria passa ad essere mensilizzata;
- l’ospitalità (contrattualmente prevista) in quanto in regime di convivenza;
- le ferie saranno riproporzionate su 6 giorni settimanali;
- il lavoratore avrà diritto al vitto e alloggio in natura quando presta servizio;
- il lavoratore avrà diritto al compenso sostitutivo di vitto e alloggio quando previsto dal CCNL di riferimento;
- in regime di convivenza il lavoratore è tenuto a seguire l’assistito in trasferta/villeggiatura.
In caso di Variazione del rapporto di lavoro domestico è utile confrontarsi con il proprio family tutor, oppure, se gestite in autonomia il vostro rapporto con la colf, baby sitter e badante, valutare la richiesta di una consulenza in Saf Acli. Le variazioni del rapporto di lavoro devono corrispondere alle caratteristiche contrattuali e alla corretta applicazione del CCNL: dalla retribuzione adeguata, al profilo orario, al ricalcolo delle ferie, dei contributi etc.
La variazione contrattuale può essere un’occasione, per chi gestisce la pratica in autonomia, di fare una verifica del rapporto fin dalla data di assunzione e dare la gestione ad un Consulente sempre aggiornato.
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