Trasferta per colf e badante

da | Lug 12, 2022 | Guida al contratto di lavoro domestico

Il datore di lavoro vuole portare la badante in vacanza quindi spieghiamo come funziona la trasferta per colf e badante!

Prima di spiegare come il datore di lavoro domestico deve organizzarsi per portare la badante in vacanza, è opportuno sapere che ci sono due diverse procedure da seguire a seconda del contratto di lavoro stipulato con la propria colf, badante o babysitter. Al lavoratore domestico in trasferta verranno applicate diverse regole sulla base del regime con cui è stato inquadrato in fase di assunzione ovvero: “lavoratore convivente” oppure “lavoratore non convivente”.

Trasferte per badanti, babysitter e colf in regime di convivenza

Nell’ipotesi in cui la famiglia o l’assistito dovessero spostarsi per un breve periodo (es. vacanze), qualora fosse possibile, il lavoratore convivente sarà tenuto a seguirli.

Pur mantenendo le caratteristiche contrattuali:

  • retribuzione
  • vitto e alloggio
  • orario di lavoro

al lavoratore domestico in trasferta non sarà corrisposta alcuna indennità aggiuntiva, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Trasferte per i collaboratori domestici non conviventi

I lavoratori in regime di non convivenza non sono tenuti a seguire la famiglia o l’assistito in caso di trasferta momentanea. Nel caso decidessero di seguirla pur mantenendo le caratteristiche contrattuali:
  • retribuzione
  • profilo orario
in aggiunta, come accordo fra le parti, sarà fornito il vitto e alloggio nel luogo di villeggiatura e l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute. E’ previsto da CCNL che sia corrisposta una diaria giornaliera per i giorni di trasferta (pari al 20% della retribuzione minima tabellare).

Resta inteso che sia in caso di convivenza sia di non convivenza, se il collaboratore domestico in trasferta dovesse effettuare degli straordinari, questi dovranno essere pagati come previsto dall’articolo 15 del Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.

Nel caso in cui il datore dovesse assentarsi, impedendo al lavoratore di entrare in servizio e il periodo non coincidesse con ferie e/o permessi richiesti dal lavoratore, al lavoratore dovrà essere corrisposta l’intera retribuzione prevista contrattualmente.

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