Green pass obbligatorio per tutti i collaboratori domestici

da | Set 21, 2021 | Comunicati | 61 commenti

A partire dal 15 ottobre 2021 il Green pass è obbligatorio per tutti i collaboratori domestici: colf, baby sitter e badanti come previsto dal Decreto legge 127/21 ad opera della legge 126/21. La disposizione segue, come per tutti gli altri ambienti lavorativi, una logica di protezione e tutela della famiglia e dello stesso lavoratore.

In assenza di Green pass sono state stabilite le seguenti multe:

  • Il lavoratore sprovvisto di Green pass avrà una sanzione amministrativa da 600,00 a 1500,00 euro
  • Il datore di lavoro per mancato controllo del documento valido rischia una sanzione amministrativa da 400,00 a 1000,00 euro.

Di seguito rendiamo disponibile una guida con tutte le informazioni principali:

Cosa s’intende per Green pass valido ai fini lavorativi nel settore domestico?

  • Rilasciato a seguito della somministrazione di entrambe le dosi di vaccino.
  • Con la somministrazione prima dose valido fino alla somministrazione della seconda (se previsto)
  • A seguito dall’esecuzione del tampone molecolare che deve essere fatto ogni 72 ore.
  • Rilasciato dall’esecuzione del tampone antigienico che deve essere fatto ogni 48 ore.
  • In alcuni casi a seguito di guarigione da Covid

Scarica il modulo da compilare per formalizzare la sospensione del lavoratore privo di Green Pass.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Scaricare dal nostro sito l’app per la conferma della validità del Green pass, controllare il Green pass all’arrivo dei domestici. Verificare che il Green pass sia rilasciato a seguito della somministrazione di un vaccino riconosciuto in Europa, ovvero riconosciute da EMA (agenzia europea per i medicinali) Per chi ha effettuato un vaccino non riconosciuto si attendono nuove disposizioni.

Se il datore di lavoro non è in possesso di un cellulare o altro dispositivo elettronico potrà verificare la Certificazione verde Covid 19 – in versione cartacea, rilasciata al lavoratore dal proprio medico di medicina generale.

Sono valide ai fini della Certificazione verde Covid 19 anche le documentazioni rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi che attestano l’avvenuta vaccinazione, guarigione dall’infezione o esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuate entro 48 ore.

Se il lavoratore domestico è impossibilitato a fare il vaccino per motivi di salute/medici potrà accedere al luogo di lavoro solo con una attestazione di esenzione alla vaccinazione, emessa dal medico vaccinale.

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Come comportarsi se il collaboratore domestico non è in possesso di Green pass e si rifiuta di fare vaccino o tampone?

Qualora il dipendente domestico si rifiutasse di presentare o effettuare vaccino e/o tampone come indicato dal Ministero il datore di lavoro potrà procedere con la sospensione dal lavoro non retribuita, pur mantenendo la conservazione del posto fino alla somministrazione del vaccino. Potrà procedere con il licenziamento, nel momento in cui viene meno il rapporto di fiducia fra le parti, rispettando i requisiti contrattuali compreso il preavviso dovuto. Non potrà essere applicata la motivazione per giusta causa in quanto non scatterebbero le relative tutele nei confronti di entrambi le parti.

Come procedere in attesa della convocazione per la somministrazione del vaccino?

Il collaboratore domestico per entrare il servizio dovrà effettuare ed esibire al proprio datore il Green pass rilasciato a seguito del tampone molecolare ogni 72 ore oppure tampone antigienico ogni 48 ore.

Cosa deve fare un cittadino straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno?

Il lavoratore può fare la prenotazione del vaccino o del tampone molecolare sia in possesso del codice fiscale italiano sia di un Codice univoco a 11 cifre emesso dalla prefettura e scaricare il Green pass, tutte le istruzioni al link.

Il nostro suggerimento per le nuove assunzioni è di verificare subito insieme ai requisiti richiesti se il lavoratore è in possesso del green pass o è disponibile a farlo, diversamente il rapporto di lavoro potrà essere sospeso e successivamente chiuso.

Attenzione: Per privacy il datore di lavoro così come le aziende non possono richiedere controllo del documento vaccinale ma devono chiedere solo il green pass, se poi il dipendente in maniera informale vuole dire che il green pass è relativo a prima dose, doppia dose o tampone può farlo ma il datore ha solo il dovere di controllare green pass ma non sapere per forza da cosa è generato.

In attesa di ulteriori linee guida e soprattutto di indicazioni più chiare, le famiglie si preparino a controllare chi lavora nelle loro case.

Le FAQ del Governo:

Come gestire la badante convivente senza green pass?

Se è convivente “dovrà abbandonare l’alloggio” anche perché prevale il “diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”.

Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta?

Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore.

Se la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?

Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà abbandonare l’alloggio. Secondo il contratto nazionale le badanti conviventi devono avere vitto e l’alloggio o l’indennità sostitutiva.

In caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio?

Il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva. Dunque alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa.

Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?

La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive.

Green pass, chi controlla i datori del lavoro

Gli uffici tecnici spiegano che le verifiche possono essere effettuate sia dagli ispettori del lavoro, sia dalle forze dell’ordine. “Il datore di lavoro è tenuto a verificare che chi lavora per lui abbia il green pass e a non far lavorare chi non lo ha. Se continua a far lavorare chi non ha il green pass può essere sanzionato dal prefetto secondo le regole ordinarie”.

Green pass per colf e badanti, la procedura di verifica

Il green pass dovrà essere richiesto e verificato dalla persona che farà entrare il lavoratore in casa, che sia il datore, l’assistito o un parente. La verifica può essere effettuata:

  • utilizzando l’applicazione VerificaC19;
  • chiedendo al lavoratore di esibire una copia cartacea del green pass.

In caso di mancato aggiornamento della piattaforma digitale, vengono accettati anche i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dai medici o dalle farmacie, che attestano l’avvenuta vaccinazione, l’avvenuta guarigione o l’effettuazione del tampone.

Green pass per colf e badanti, le sanzioni

Per i datori di lavoro che non controllano il green pass, le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro, mentre il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass può subire una sanzione da 600 a 1.500 euro.

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