17 Marzo 2020: il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto “Cura Italia” che contiene le misure economiche per rispondere all’emergenza sanitaria del Coronavirus.
“Le misure di sostegno e spinta sono concreta dimostrazione della presenza dello Stato” nell’emergenza Coronavirus, ha dichiarato il premier Conte: “Possiamo parlare di ‘modello italiano’ non solo sanitario, ma anche come strategia economica di risposta alla crisi”.

MA QUALI MISURE RIGUARDANO ANCHE IL LAVORO DOMESTICO?

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19 – Art.23


La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, dal  giorno 5 marzo 2020, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo decorrente dal 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il libretto famiglia è un libretto virtuale nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro. Tale importo è volto a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Potrà essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.
Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore (datore di lavoro) che il prestatore (baby sitter) dovranno registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici – Art. 37


comma 1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

comma 2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. 

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Art.33


comma 1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1 ° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Ascolta l’intervista realizzata da TGR Lombardia al nostro Direttore Simone Bellezza per comprendere al meglio come gestire il rapporto di lavoro con colf, badanti e baby sitter in questa situazione così particolare!

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