17 Marzo 2020: il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto “Cura Italia” che contiene le misure economiche per rispondere all’emergenza sanitaria del Coronavirus.
“Le misure di sostegno e spinta sono concreta dimostrazione della presenza dello Stato” nell’emergenza Coronavirus, ha dichiarato il premier Conte: “Possiamo parlare di ‘modello italiano’ non solo sanitario, ma anche come strategia economica di risposta alla crisi”.
MA QUALI MISURE RIGUARDANO ANCHE IL LAVORO DOMESTICO?
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19 – Art.23
—
La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, dal giorno 5 marzo 2020, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo decorrente dal 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il libretto famiglia è un libretto virtuale nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro. Tale importo è volto a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Potrà essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.
Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore (datore di lavoro) che il prestatore (baby sitter) dovranno registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici – Art. 37
—
comma 1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.comma 2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Art.33
—
comma 1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1 ° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Ascolta l’intervista realizzata da TGR Lombardia al nostro Direttore Simone Bellezza per comprendere al meglio come gestire il rapporto di lavoro con colf, badanti e baby sitter in questa situazione così particolare!
Sarebbe il caso di estendere il bonus anche alle badanti, soprattutto se sono straniere che per aiutarci sono costrette a vivere lontane dai loro familiari e dal loro Paese.
Sono straniero, ho 88 anni , vivo da solo. Ho detto alla mia assistente Domestica , che è di nazionalità della Costa D’avorio, di non venire, proprio perché non voglio portare il virus in Casa. Se io smetto di pagarla, c’è un pagamento dallo stato che lei può chiedere ?
Buongiorno,
allo stato attuale delle cose non sono previsti sussidi per la categoria.
Continueremo ad aggiornare l’articolo e a pubblicare nuovi articoli qualora venissero prese nuove misure da parte del Governo.
Grazie e cordiali saluti
Buongiorno,
la Signora con mansioni di colf che lavora 1 volta a settimana nella mia casa ha scelto di non venire a lavorare dalla seconda settimana di marzo e fino a data da destinarsi.
Sono stati previsti altri istituti a sostegno del reddito del lavoratore oltre agli accordi personali come ore a recupero, ferie ecc,,??
La scelta della lavoratrice e la modalità di sospensione devono essere formalizzati per iscritto, e se si, va bene anche via mail? che poi puo’ essere girata a Saf Acli per le registrazioni del caso?
Buongiorno,
grazie per averci scritto.
Abbiamo contattato il suo Family Tutor che le risponderà tramite mail.
Grazie e cordiali saluti
buongiorno,
potete spiegare a cosa fa riferimento questo comma?
comma 2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Grazie DF
Gentile Cliente,
in tale articolo abbiamo indicato esattamente le parole del decreto che fa riferimento alla legge “Riforma del sistema pensionistico e complementare”.
Tale legge è consultabile al seguente link:
http://www.handylex.org/stato/l080895.shtml
Cordiali saluti
Il nuovo decreto firmato da Fontana e in vigore dal 22 marzo al 15 aprile scrive: Sospensione di tutte le attività di servizi alla persona! Come ci si deve comportare con la badante??? Grazie
Buongiorno,
non c’è nessuna stretta sulle prestazioni lavorative di baby sitter, badanti e colf, che potranno continuare a lavorare.
É consentita l’attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (colf, badanti e baby sitter) soprattutto se si tratta di garantire una continuità assistenziale a persone non autosufficienti.
Grazie e cordiali saluti
Ad oggi se non ho mal compreso o decreti non hanno stabilito per le volf e / badanti aiuto economici concreti lasciando l’onere evonomico al datore di lavoro in caso di ferie anticipate e al lavoratore in caso di permesso non retribuito. Le cose stanno così? O sbaglio?
Buongiorno,
corretto, non sono stati stabiliti aiuti per i lavoratori domestici; al momento, se il lavoratore non sta lavorando, ci si può muovere retribuendolo ugualmente, oppure con ferie o con permessi non retribuiti.
Cordiali saluti
Buon giorno, non mi è chiaro cosa fare per usufruire del cosiddetto bonus baby-sitter. Bisogna usare il libretto famiglia pagando per le ore di prestazione fino a un max di 600 €? Io ho una babysitter regolarmente assunta pertanto le pago già stipendio e contributi, andrei a pagare due volte?
Grazie per il chiarimento
Buongiorno,
la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
WEB – http://www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
Cordiali saluti
Buongiorno,
oggi è il 30/03/2020 mi chiedevo se ci sono stati aggiornamenti sulla gestione del contratto lavoratrici domestiche.
Ho una colf e da quando il Presidente del Consiglio ha dichiarato di restare a casa per salvaguardare la salute di tutti, mi sono accordata con la mia Colf per “sospendere” il suo lavoro. La Signora non ha ferie o permessi residui da poter utilizzare.
Come mi devo comportare con il suo stipendio? Posso sospenderlo? Devo pagarlo e recuperare le ore non fatte? Non ho molta liquidità. Grazie
Buongiorno,
ad oggi non ci sono aggiornamenti in ambito di lavoro domestico.
Qualora dovessimo avere nuove le notizie certe le pubblicheremo tempestivamente.
Teniamo a precisare che colf, baby sitter e badanti possono continuare a lavorare in quanto non c’è alcuna stretta sulle prestazioni lavorative in ambito di lavoro domestico.
Il decreto infatti non proibisce il lavoro in ambito domestico, però viene precisato che le lavoratrici possono dunque lavorare solo se ritenuto essenziale.
Si rimanda quindi al buon senso e alla reale necessità capire se la lavoratrice deve lavorare o meno.
Nel caso non dovesse lavorare potrà utilizzare ferie o permessi non retribuiti, oppure il datore di lavoro può ugualmente retribuirla come se stesse lavorando.
Grazie e cordiali saluti
E possibile l’accesso alla cassa integrazione per una badante che assiste una persona in Casa di riposo ora inaccessibile a chiunque?
Gentile Cliente,
per i lavoratori domestici non è stata prevista la cassa integrazione in deroga: questo settore è stato espressamente escluso dall’art. 22 del Decreto Legge ‘Cura Italia’.
Grazie e cordiali saluti