Il godimento delle ferie è un diritto irrinunciabile anche per i lavoratori domestici e non può essere sostituito dalla relativa indennità. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno presso lo stesso datore il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 26 giorni lavorativi. Il conteggio avviene in 26esimi, dunque vengono calcolati 6 giorni per ogni settimana a prescindere dall’effettiva distribuzione oraria dell’orario di lavoro.

L’ultimo giorno lavorativo del mese viene inviato il cedolino su cui è possibile trovare la situazione delle ferie dal lavoratore. L’apposita sezione è situata nella parte bassa del cedolino; di seguito viene proposto un esempio:

Come vediamo, la sezione ferie è a sua volta composta da quattro sotto sezioni che riportano dettagliatamente l’andamento mensile delle ferie:

  • Residuo precedente: Dove vengono riportate tutte le ferie disponibili al 30-31 del mese precedente
  • Maturate: Dove vengono riportate le ferie maturate nel mese in corso
  • Godute nel periodo: Dove vengono riportati i giorni di ferie goduti nel mese in corso
  • Residuo: Dove si trovano le ferie residue alla data del 30-31 del mese appena terminato

Come fare se a causa “COVID-19” il lavoratore ha già terminato le ferie di quest’anno?

Il lavoratore che ha terminato le ferie potrà comunque assentarsi dal lavoro andando in negativo con le ferie oppure considerando il periodo di assenza come permesso non retribuito.

Ricordiamo che qualora il rapporto di lavoro si dovesse chiudere con un residuo ferie in negativo, queste saranno trattenute dalle spettanze di fine rapporto.
Per questo motivo Saf Acli consiglia di non andare troppo in negativo di ferie.

Se invece si opta per un permesso non retribuito, al lavoratore non spetta la monetizzazione dello stipendio né il pagamento dei contributi su tale periodo. Inoltre se tale periodo è superiore ai 15 giorni nello stesso mese, il lavoratore non maturerà i relativi ratei di tredicesima, ferie e TFR.

Comunicaci quanto concordato con il lavoratore, sarà poi il Family Tutor di riferimento ad effettuare i dovuti conteggi.

Le ferie vanno concordate tra le parti.

Nel caso in cui sia il datore di lavoro ad impossibilitare il lavoratore nel venire al lavoro il lavoratore deve essere pagato ugualmente, a meno che lo stesso non voglia andare in vacanza nel medesimo periodo. Durante le ferie il lavoratore ha diritto per ogni giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore convivente spetta anche il compenso sostitutivo monetizzato del vitto e alloggio.

RICORDA di comunicare al tuo Family Tutor di riferimento il periodo di ferie concordato con il tuo collaboratore domestico. Per formalizzare il periodo concordato, a tutela delle parti, consigliamo le compilazione del seguente modulo.

Tutte le comunicazioni devono pervenirci entro il 26 dello stesso mese in cui interviene la variazione. In caso di ferie consigliamo di effettuare la comunicazione al proprio Family Tutor il prima possibile, in modo tale da verificare la disponibilità ed aver modo di organizzarsi al meglio mentre il lavoratore è ancora presente.

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