Vorrei portare in trasferta la colf o badante: Come organizzarsi
Si avvicinano le vacanze e tanti clienti ci chiedono se è possibile portare con sè colf o badanti, in trasferta.
La risposta è sì, è possibile portare la colf o badante in trasferta ma è necessario seguire alcune indicazioni per aderire alla norma vigente.
Esistono delle differenze per il trattamento della trasferta di colf e badanti a seconda della tipologia di contratto stipulato. Le differenze sono principalmente due: l’obbligatorietà a seguire il datore di lavoro e il trattamento economico relativo alla trasferta.
Trasferta in caso di lavoratori in regime di convivenza
Nel caso di lavoratori in regime di convivenza il lavoratore è tenuto a seguire il datore di lavoro o l’assistito in soggiorni temporanei anche in altri Comuni e in altre residenze. In questo caso cambia temporaneamente il luogo di lavoro e dato che è previsto dal CCNL sussiste la copertura INAIL sull’infortunio in itinere e sul luogo di lavoro purché, in caso di infortunio sia seguita correttamente la procedura di denuncia INAIL e che risultino versati i contributi da parte del datore di lavoro.
Nel caso di un lavoratore, colf o badante, in regime di convivenza la trasferta momentanea in luogo di villeggiatura non prevede alcuna indennità aggiuntiva. Le condizioni contrattuali restano invariate, ovvero lavora 54 ore alla settimana e ha diritto a vitto e alloggio nel luogo di lavoro temporaneo.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre a farsi carico del viaggio di andata e di ritorno corrispondente al periodo lavorativo in trasferta. Qualora la lavoratrice desiderasse rientrare nel comune, sede principale di lavoro, o comunque spostarsi in altro luogo, durante il riposo lavorativo i costi dei trasporti saranno a proprio carico.
In caso di ore di servizio aggiuntive dovranno esserci comunicate e registrate in busta paga in modo consueto, ad esse sarà applicata l’eventuale maggiorazione ordinaria.
Se la lavoratrice convivente si rifiuta di seguire l’assistito in trasferta
Se la lavoratrice dovesse rifiutarsi di seguire il datore di lavoro o l’assistito anche a seguito di specifico accordo firmato dalla data di assunzione, potrà registrare l’assenza dal servizio, lasciare il luogo di lavoro del datore e godere di un periodo di riposo indicando ferie o permessi non retribuiti.
Trasferta in caso di lavoratori in regime di non convivenza
Ora vediamo il caso di un lavoratore in regime di non convivenza, colf, baby sitter o badante, a cui viene chiesto di seguire in trasferta il proprio datore di lavoro.
E’ possibile chiedere la disponibilità di trasferta momentanea al lavoratore non convivente, ma a differenza del convivente, non è tenuto contrattualmente ad osservarla.
Nel caso in cui un lavoratore non convivente accettasse di seguire in trasferta il datore di lavoro dovrà essere prevista e corrisposta un’indennità di trasferta, appunto, pari al 20% del minimo sindacale su base oraria per il periodo completo di servizio “fuori sede” abituale.
Le condizioni contrattuali del lavoratore non convivente in trasferta non cambiano: l’orario rimane invariato ma il datore dovrà provvedere:
- vitto e alloggio
- al viaggio di andata e di ritorno del periodo di trasferta
In caso di ore di servizio aggiuntive potranno essere comunicate e registrate in busta paga in modo consueto, ad esse sarà applicata l’indennità di trasferta + l’eventuale maggiorazione ordinaria.
Se la lavoratrice non convivente si rifiuta di seguire l’assistito in trasferta
Se la lavoratrice si rifiutasse di seguire il datore di lavoro o l’assistito e il datore di lavoro non permettesse comunque alla lavoratrice di entrare in servizio, come succede quando per esempio lasciamo le chiavi di casa alla colf in estate e lei viene a riassettare e a bagnare le piante, dovrà essere pagata ugualmente. Nel momento in cui l’assenza del datore coincide con la richiesta di ferie o permessi non retribuiti della lavoratrice le sarà applicata la corretta retribuzione.
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