Vitto e alloggio come funziona e chi ne ha diritto?
Il vitto e alloggio è un onere contrattuale previsto per alcune figure del CCNL del lavoro domestico.
Vediamo come funziona il vitto e alloggio e chi ne ha diritto.
C’è da sapere che il vitto e alloggio viene normalmente corrisposto in natura dal datore di lavoro o monetizzato in busta paga quando richiesto dal CCNL nelle seguenti tipologie di contratti e inquadramenti:
Vitto e alloggio per lavoratori in regime di Convivenza:
- Colf o assistente alla persona convivente 54 ore in fascia diurna,
- Badante notturna convivente 40 o 48 ore in fascia notturna.
In questi casi la colf o badante mangia (colazione, pranzo e cena) e dorme presso il datore di lavoro o l’assistito, quindi la spesa è a carico del datore di lavoro.
In alcuni casi previsti dal CCNL, come ferie, festività, calcolo della tredicesima, del TFR etc, è previsto un compenso sostitutivo di vitto e alloggio da corrispondere monetariamente al lavoratore.
Vitto e alloggio per lavoratori Non Conviventi con servizio giornaliero di almeno 6 ore continuate.
Nei rapporti in regime di non convivenza il datore di lavoro in base al profilo orario concordato potrà comunicare i singoli giorni in cui la colf, badante o baby sitter lavora dalle 6 ore continuate in su, in questi casi il CCNL di riferimento presuppone che sia consumato almeno un pasto presso il luogo di lavoro, quindi ha diritto a un vitto.
Il vitto sarà corrisposto in natura, quindi a carico del datore di lavoro per i giorni in cui gli spetta e monetizzato come compenso sostitutivo di vitto secondo quanto previsto dal CCNL (ferie, festività, nel calcolo della tredicesima, del TFR etc).
I valori relativi al vitto e alloggio sono stabiliti e pubblicati con i minimi retribuitivi contrattuali ogni anno.
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