Quanto costa l’ex festività del 4 novembre per colf e badanti?

da | Nov 4, 2024 | Guida al contratto di lavoro domestico | 12 commenti

Lo sapevi che il giorno 4 novembre è da considerarsi a tutti gli effetti un ex festività da over pagare al proprio lavoratore domestico?

La storia:

Il 4 novembre è stato eliminato tra i giorni festivi con la legge n. 54 del 1977, che ha spostato la celebrazione alla prima domenica del mese di novembre. Il CCNL del lavoro domestico prevede che le ex festività siano gestite come giornate di lavoro da corrispondere, cioè come una qualsiasi altra festività.

Come funziona il pagamento dell’ex festività del 4 novembre:

Vediamo di seguito le varie opzioni su come si gestisce la busta paga di colf, badanti e baby sitter:

  • se il lavoratore presta servizio le viene riconosciuta la giornata festiva + le ore di straordinario in servizio con maggiorazione al 60% su base oraria perché si tratta di una domenica;
  • se il lavoratore non effettua straordinari la prima domenica di novembre a fine mese troverà in busta paga una festività riconosciuta; a quelle festività spostate alla prima domenica di quei mesi, dovrà essere riservato il trattamento economico dell’art. 16 comma 4: “In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile”;
  • la festività del 4 novembre è pagata 1/26 della retribuzione mensile per i domestici con retribuzione mensilizzata, oppure la retribuzione corrispondente ad 1/6 delle ore settimanali previste dal contratto individuale con il lavoratore.

La normativa relativa all’ex festività 4 novembre

La legge 54 del 1977, al comma 1, riporta: “I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre”.

Nel precisare che le giornate del 2 giugno e del 4 novembre cessano di essere considerate festive, viene stabilito che la celebrazione di tali festività ha luogo nella prima domenica di giugno e di novembre.

Nel 2001 la Festa della Repubblica Italiana ha abbandonato lo status di festa mobile riassumendo la sua collocazione tradizionale del 2 giugno, che è ritornato così a essere giorno festivo a tutti gli effetti.
Il 4 novembre rimane a tutti gli effetti un ex festività spostata alla prima domenica di novembre.

Tutte le festività colf e badanti oltre al 4 novembre

L’articolo 16 del CCNL del personale domestico presenta l’elenco delle giornate considerate festive ai sensi della legislazione vigente.

Queste sono:

  • 1° gennaio,
  • 6 gennaio,
  • lunedì di Pasqua,
  • 25 aprile,
  • 1° maggio,
  • 2 giugno,
  • 15 agosto,
  • 1° novembre,
  • 8 dicembre,
  • 25 dicembre,
  • 26 dicembre,
  • Patrono.

In tali giornate viene osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

Al comma 5 del medesimo articolo si precisa che le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili (ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54), sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

Precisiamo ai nostri clienti che l’ex festività 4 novembre la si trova già inserita nel cedolino paga e direttamente calcolata da noi sulla base del rapporto stipulato.

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