Preavviso e licenziamento di badanti: Consigli per un Addio Rispettoso
La gestione del preavviso in un caso di licenziamento di badanti, colf o baby sitter è sempre un momento delicato in ambito familiare in quanto due fragili realtà si trovano a intersecarsi: da un lato, la necessità della famiglia di garantire una buona assistenza e cura per i propri cari, e dall’altro, la condizione lavorativa della persona che ha svolto queste importanti funzioni all’interno del nucleo familiare.
Nel momento del licenziamento, possono emergere comprensibilmente emozioni forti da entrambe le parti: la famiglia potrebbe sentirsi in colpa per dover prescindere da una figura che ha contribuito al benessere dei propri familiari, mentre l’assistente può provare ansia e preoccupazione riguardo al proprio futuro occupazionale e alla possibilità di trovare un’altra opportunità lavorativa adeguata.
In questo contesto, è essenziale trattare il licenziamento con sensibilità ed empatia.
Oltre agli aspetti emotivi, è fondamentale tenere in considerazione le implicazioni legali e amministrative del licenziamento, come il rispetto dei tempi di preavviso stabiliti dalla legge e la sicurezza che tutti i diritti lavorativi siano rispettati.
Tutti i lavoratori domestici, superato il periodo di prova che varia a seconda del profilo orario e dell’inquadramento, nel caso in cui siano licenziati, hanno diritto a un periodo di preavviso stabilito dal CCNL di riferimento.
Il CCNL del lavoro domestico prevede la possibilità di procedere con un licenziamento con preavviso oppure senza preavviso ed è possibile cessare il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
Licenziamento con preavviso:
Il licenziamento con preavviso prevede un periodo di lavoro ordinario della badante, ovvero che dal giorno successivo la data della firma della lettera di licenziamento la badante lavori il preavviso e vengano riconosciute le ore lavorate nel cedolino del mese corrispondente.
Il preavviso per licenziamento della badante deve essere lavorato in modo regolare senza godimento di ferie o permessi non retribuiti, diversamente potranno essere presi accordi fra le parti e sottoscritti, dalla badante, sulla stessa lettera di chiusura.
Al termine dei giorni previsti di preavviso il rapporto di lavoro può ritenersi concluso, a seguito della comunicazione presso l’ente preposto.
Licenziamento senza preavviso:
Il licenziamento senza preavviso prevede che la chiusura del rapporto e l’ultimo giorno di lavoro della badante corrispondano alla stessa data della firma della lettera.
In questo caso il licenziamento cade nel giorno stesso, ovvero immediato. In questa tipologia di licenziamento, il preavviso è comunque dovuto alla badante e sarà quindi monetizzato nelle spettanze di fine rapporto alla voce: mancato preavviso.
Quanti sono i giorni di preavviso dovuti al lavoratore domestico?
Per i rapporti di lavoro di badanti con più di 25 ore settimanali il preavviso per licenziamento prevede:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
Per i rapporti di lavoro di badanti inferiori a 25 ore settimanali il preavviso per licenziamento prevede:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Casi particolari in cui cambia il preavviso per il licenziamento di badanti:
Vediamo insieme alcuni casi che prevedono un trattamento particolare per il licenziamento della badante:
- Durante le assenze concordate fra le parti (ferie, permessi, etc) senza una causa di forza maggiore è opportuno attendere il rientro della badante prima del licenziamento.
In caso di malattia o infortunio subentra il diritto alla conservazione del posto con le seguenti caratteristiche:
- per rapporti con anzianità di servizio fino a 6 mesi viene retribuita per 8 gg. di cui, i primi 3 al 50% ed i successivi al 100%. La conservazione del posto è di 10 gg di calendario.
- per rapporti con anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni viene retribuita per 10 gg. di cui, i primi 3 al 50% ed i successivi al 100%. La conservazione del posto è di 45 gg di calendario.
- per rapporti con anzianità di servizio oltre 2 anni viene retribuita per 15 gg. di cui, i primi 3 al 50% ed i successivi al 100%. La conservazione del posto è di 180 gg di calendario.
Qualora si trattasse di malattia oncologica il comporto aumenta del 50% oltre a quanto già previsto.
In caso di rientro da maternità il datore di lavoro potrà procedere con il licenziamento considerando i termini del preavviso raddoppiati oppure regolari una volta trascorsi almeno 31 giorni dal rientro.
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Scrivo a nome di mio fratello Luigi, 91 anni il prossimo aprile e vedovo.
Buongiorno,
nel lavoro domestico il licenziamento di un lavoratore è sempre senza giusta causa.
Di conseguenza, se si sente in difficoltà nel comunicare al lavoratore la sua ineguatezza nel svolgere le mansioni assegnate, potrebbe semplicemente raccontare che non ha più bisogno di lei in quanto da questo momento sarà il figlio (per esempio) ad occuparsi personalmente dell’assistito con la scusa di risparmiare.
Un cordiale saluto