Periodo di prova per contratti a termine: regole per colf e badanti

da | Ago 27, 2026 | Guida al contratto di lavoro domestico | 0 commenti

Assumere una collaboratrice domestica per un periodo limitato —magari per una sostituzione estiva o per un’esigenza temporanea della famiglia— è una pratica molto comune. Ma quanti sono i giorni di prova che spettano in un contratto a tempo determinato?

Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, che ha aggiornato l’Art. 7 del Decreto Trasparenza, le regole per il lavoro domestico sono cambiate. Se prima ci si affidava quasi esclusivamente ai limiti fissi del CCNL, oggi la parola d’ordine è proporzionalità.

Sappiamo che orientarsi tra normative e contratti collettivi può essere un mal di testa per le famiglie. Per questo, noi di SAF ACLI abbiamo tradotto le novità normative in indicazioni pratiche, per tutelarvi ed evitare errori formali nella stipula dei contratti.

La regola base per i contratti a termine

In base alle disposizioni, nel rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova viene stabilito in maniera proporzionale. La regola aurea oggi è: 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio del contratto.

La legge fissa però dei paletti precisi per tutelare entrambe le parti:

  1. Non può mai essere inferiore a 2 giorni.
  2. Non può superare i 15 giorni per contratti lunghi fino a 6 mesi.
  3. Non può superare i 30 giorni per contratti di durata compresa tra 6 e 12 mesi.

Cosa succede nello specifico per il Lavoro Domestico?

Il Decreto Trasparenza si applica a tutti gli effetti anche ai lavoratori domestici. Tuttavia, in assenza di specifiche previsioni diverse da parte del nostro CCNL, non è possibile derogare in peggio dai limiti di legge. Questo meccanismo va incrociato con i tetti massimi stabiliti dal CCNL stesso (30 giorni per i conviventi e 8 giorni per i non conviventi).

Per fini operativi è estremamente utile adottare una tabella di riferimento prudenziale per calcolare i giorni esatti, senza impazzire con la calcolatrice.

Ecco le nostre linee guida da tenere a mente per il vostro prossimo contratto a termine:

Lavoratori Conviventi: Il tetto massimo previsto dal CCNL è di 30 giorni

  • Fino a 1 mese di contratto: 2 giorni di prova
  • 2 mesi: 4 giorni
  • 3 mesi: 6 giorni
  • 4 mesi: 8 giorni
  • 5 mesi: 10 giorni
  • 6 mesi: 12 giorni
  • 7 mesi: 14 giorni
  • 8 mesi: 16 giorni
  • 9 mesi: 18 giorni
  • 10 mesi: 20 giorni
  • 11 mesi: 22 giorni
  • 12 mesi: 24 giorni
  • Oltre 12 mesi: 30 giorni

Lavoratori Non Conviventi: Il tetto massimo previsto dal CCNL è di 8 giorni

Fino a 1 mese di contratto:

  • 2 giorni di prova
  • 2 mesi: 4 giorni
  • 3 mesi: 6 giorni
  • Da 4 mesi in poi: 8 giorni (qui scatta il limite massimo del CCNL)

SAF ACLI è al tuo fianco

Sbagliare l’inserimento del periodo di prova nel contratto può generare incomprensioni e persino invalidare la clausola stessa, rendendo di fatto l’assunzione definitiva fin dal primo minuto. Con SAF ACLI non dovete preoccuparvi di fare calcoli complicati o di commettere leggerezze formali.

Siamo costantemente aggiornati per predisporre lettere di assunzione precise e blindate. Se siete già nostri abbonati, i nostri consulenti applicheranno in automatico queste direttive ai vostri contratti temporanei. Se non siete ancora clienti, contattateci per scoprire come possiamo rendere serena, sicura e semplice la gestione del vostro rapporto di lavoro domestico!

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ACLI Milano