Maturazione e pagamento delle ferie estive per colf e badanti: tutto quello che c’è da sapere
Con l’arrivo della bella stagione, molti di noi iniziano a pianificare le ferie estive. Ma cosa succede alle ferie estive della colf e alle ferie estive della badante? È fondamentale sapere come gestire questo aspetto del lavoro domestico per garantire una buona organizzazione e il benessere dei propri cari. In questo articolo, esploreremo i diritti e i doveri relativi alle ferie, assicurandoci che le vostre collaboratrici domestiche possano godere delle giuste pause nel loro lavoro.
La prassi corretta da seguire per gestire le ferie estive è quella conforme a quanto previsto dal Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.
Se avete assunto una colf, badante o babysitter, la maturazione dei giorni di ferie, circa 2 ogni mese, è in proporzione ai mesi lavorati dalla data di assunzione, fatto salvo registrazioni precedenti. Vediamo un paio di esempi del calcolo delle ferie estive di una colf e di una badante: la mia colf è stata assunta da gennaio 2023 e non ha ancora goduto delle ferie; in luglio 2024 avrà circa 41 giorni di ferie da godere (19 mesi), mentre la badante di mia mamma è stata assunta a gennaio 2024 e ne avrà circa 15 (7 mesi).
Quanti giorni di ferie matura un lavoratore domestico?
A prescindere dal numero di ore settimanali, mansione svolta o retribuzione concordata con il lavoratore, colf, baby sitter o badante, in fase contrattuale, il Contratto Collettivo Nazionale prevede che il lavoratore domestico maturi sempre 26 giorni di ferie all’anno.
Quindi: 26 giorni all’anno : 12 mesi = 2,167 giorni di ferie maturati mensilmente.
Come si calcolano le ferie in base ai singoli rapporti di lavoro?
Agli effetti del computo delle ferie è bene precisare che la settimana lavorativa, a prescindere dal profilo orario complessivo e dalla distribuzione settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
Quindi, per esempio, una colf o badante assunta il 1° gennaio 2023 che ha sempre lavorato regolarmente avrà maturato con il cedolino di luglio 2024 circa 41 giorni di ferie (2,167 x 19) che sono il corrispettivo di circa 6 settimane + 5 gg. La badante di mia mamma che è stata assunta a gennaio 2024 e ha maturato circa 15 gg di ferie (2,167 x 7) potrà godere di circa 2 settimane + 3 gg di ferie.
Per tutti i nostri clienti il calcolo delle ferie maturate dalla loro colf, baby sitter e badante si trova comodamente valorizzato sul cedolino che inviamo mensilmente, che è sempre disponibile al download accedendo all’interno dell’area privata.
Ecco la visualizzazione delle ferie riportate sulla busta paga di ogni mese:
Nell’esempio indicato sopra la casellina da tenere in considerazione è l’ultima in basso a destra: “Residuo (giorni)”
Quanto costano le ferie estive della colf, baby sitter o badante?
Il calcolo delle ferie si effettua sulla normale retribuzione:
- per i lavoratori non conviventi, a ore, la retribuzione di un giorno di ferie è comparata a 1/6 dell’orario settimanale.
- per i lavoratori con retribuzione mensilizzata, ogni giorno di ferie corrisponde alla retribuzione di 1/26esimo della loro retribuzione media mensile. Se il lavoratore è convivente, gli spetta la monetizzazione dell’indennità di vitto e alloggio per tutto il periodo di ferie, dal momento in cui non potrà goderne in natura (non mangia e non dorme presso l’abitazione del datore di lavoro).
Le ferie, che sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, non possono essere pagate in busta paga se non godute; l’unico momento in cui si monetizzano è a chiusura di rapporto, nelle spettanze di fine rapporto.
SAF ACLI è leader nel settore del lavoro domestico e in qualsiasi momento possiamo assistere i datori di lavoro nell’avvio o gestione del proprio rapporto di lavoro fornendo una completa gestione annuale.
Possiamo assisterti già dell’assunzione ma anche subentrare successivamente prendendo in carico un rapporto di lavoro già iniziato.
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Il modulo compilato va inviato al Family Tutor direttamente come in passato?
Grazie
PMF
Informazioni utilissime. Chiare e complete
Tutto chiaro
Buongiorno,
esatto, il modulo può essere inviato direttamente al Family Tutor tramite mail.
Un cordiale saluto
Ho assunto una COLF dai primi di giugno per 8 ore settimanali ripartite in due giorni; vorrebbe stare in ferie per tutto agosto e per me va bene, anche se non ha ancora maturato un numero di giorni di ferie sufficienti. Possono essere date come anticipo di quanto maturerà nei mesi successivi?
Grazie
Buongiorno,
sarebbe meglio evitare di andare in negativo di quasi 1 anno di ferie.
Per maggiori dettagli è opportuno contattare il suo Family Tutor di riferimento.
Un cordiale saluto
Buongiorno, la mia colf lavora 3 gg / sett. Quando vado in vacanza posso “obbligarla” a prendere ferie? e lei può impormi le sue?
grazie
Buongiorno,
le ferie non possono essere imposte da ambo le parti.
Le ferie devono essere concordate, meglio se fatto con largo anticipo
Un cordiale saluto
Buongiorno, premettendo che è sempre meglio concordare le ferie, quante sono le ferie che il datore di lavoro può “obbligare” a far prendere al lavoratore in periodi determinati (es. su 26 ferie voglio che 15 siano fatte a settembre o quando non ci sono) e quante sono gestibili direttamente dal datore di lavoro che non può sindacare (es. il lavoratore dice che ha bisogno delle ferie ad agosto e non a settembre). Grazie
Tutto chiaro
Buongiorno,
ho letto che le ferie verranno accumulate per l’intera durata del rapporto di lavoro.
Mi confermate che NON c’è l’obbligo di usufruire di almeno 2 settimane durante l’anno e delle rimanenti durante i seguenti 18 mesi?
Ho trovato un articolo che diceva così e per questo vi chiedo dei chiarimenti
Grazie e saluti
Buongiorno,
quanto richiesto non è contrattualmente non è stabilito
Un cordiale saluto
Buongiorno,
chiariamo, alla domanda: E’ possibile liquidare le ferie al posto di goderle? Rispondiamo che: Per l’intera durata del rapporto di lavoro non è possibile liquidare le ferie maturate e non godute. Le ferie continueranno ad accantonarsi per l’intera durata del rapporto di lavoro.
Questo non significa che il lavoratore non ci sia l’obbligo di godimento delle ferie, al contrario, l’articolo 17 comma 4 e 5 specificano che il diritto delle ferie è irrinunciabile e che devono essere godute per almeno 2 settimane all’anno salvo quanto previsto dal comma 8.
Se le servisse sapere il dettaglio sulla sua situazione il suo consulente di riferimento la potrà aiutare
Un cordiale saluto
Buongiorno,nel caso di rapporti pluriennali succede che il lavoratore chieda la liquidazione delle ferie non godute maturate nel corso dell’anno.Non e’ proprio possibile pagarle?Ovviamente formalizzando l’accordo.Vi ringrazio
Buongiorno,
le confermiamo che non è possibile, l’articolo 17 comma 4 riporta:
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio e non può essere sostituito dalla relativa indennità.
Un cordiale saluto
C’è qualcosa che non mi convince nella vostra risposta circa il fatto che le ferie debbano essere sempre concordate e non imposte. L’articolo 2109 del codice civile prevede :
Il lavoratore ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, NEL TEMPO CHE L’IMPRENDITORE STABILISCE, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e’ stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’.
Ciò è confermato dall’art. 17 c. 3 ccnl lavoro domestico: “ll datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre”.
Ora, la giurisprudenza ha sempre stabilito che, fermo restando il dovere del datore di lavoro di “tener conto degli interessi del lavoratore” e non fissare le ferie in modo del tutto illogico, in caso di controversia fra le esigenze del datore di lavoro e gli interessi del prestatore prevalgono le esigenze del datore di lavoro e questo conferma il CCNL.
Ovvero, non posso pretendere che il lavoratore vada in ferie a novembre e lavori tutta l’estate, ma se sono a casa tutto agosto e vado in ferie a settembre, le ferie alla colf le concedo in settembre, nel pieno rispetto del CCNL. E se la colf vuole assentarsi ANCHE ad agosto, al di là del periodo di ferie concesso, chiede un permesso non retribuito.
Per cortesia, vorrei sapere il limite oltre il quale la dipendente non può accumulare giorni di ferie. Deve consumarle entro l’anno corrente? Grazie
Buongiorno,
in linea di massima il lavoratore può accumulare fino a 2 anni di ferie (che corrispondono a 2 mesi di assenza).
Per maggiori informazioni e verificare nel dettaglio la propria situazione è consigliato contattare il proprio Consulente di riferimento
Un cordiale saluto