Malattia colf e badante convivente: Come mi regolo con INPS?
Come ci si comporta in caso di malattia di colf o badante convivente
Ecco una nuova ondata di generica influenza, potreste ricevere un certificato di malattia dalla vostra colf, badante convivente o baby sitter in qualsiasi momento.
In questo periodo dell’anno tante famiglie ci scrivono che le loro colf o badanti sono malate, e ci chiedono come devono comportarsi.
Se la colf, badante o baby sitter si assenta per malattia deve obbligatoriamente produrre un certificato medico. Il vostro Family Tutor SAF ACLI vi chiederà il giustificativo per registrare sempre correttamente gli eventi e fare il giusto calcolo della retribuzione.
Chi paga la malattia della colf o badante convivente, il datore di lavoro o INPS?
Le famiglie ci chiedono anche chi paga la malattia e come ci si regola con INPS.
La malattia nel lavoro domestico è riconosciuta dal datore di lavoro, non dall’INPS. In sintesi il calcolo è in base all’anzianità del rapporto e per un massimo di 15 giorni, secondo gli eventi di malattia della vostra colf, badante o baby sitter già registrati nei precedenti 365 gg. E’ riportata in giorni di calendario, come da certificato medico, ovvero compresi festivi e domeniche, e pagata in 30esimi rispetto alla retribuzione media mensile: al 50% per i primi 3 giorni e a seguire, se continuativi, al 100%. Il vostro family tutor vi guiderà nella corretta applicazione di quanto indicato nel CCNL di riferimento.
Cosa fare se la colf, badante o la baby sitter convivente si ammala?
Vediamo i diversi casi di trattamento della malattia a fronte del regime di convivenza della vostra colf, badante o baby sitter. Considerate che sullo stesso certificato di malattia viene indicato dove la colf, badante o baby sitter convivente trascorrerà la malattia:
- Se l’indirizzo indicato sul certificato medico coincide con il luogo di lavoro, la lavoratrice trascorrerà la malattia nella sua stanza in casa del datore di lavoro e percepirà la corresponsione fino al termine della malattia secondo quanto richiesto dal CCNL
- Se l’indirizzo indicato è diverso rispetto al luogo di lavoro per il periodo di malattia retribuita spetterà alla lavoratrice l’indennità di vitto e alloggio monetizzata, come previsto dal contratto di riferimento. Nel momento in cui la malattia non è retribuita, perché ha superato i giorni previsti a pagamento, non le spetterà più l’indennità di vitto e alloggio. Il trattamento della malattia non retribuita equivale a quello dei permessi non retribuiti senza retribuzione e senza contribuzione.
- Se la colf, badante o baby sitter convivente trascorre la malattia, a causa di un ricovero, in una struttura ospedaliera, non le sarà corrisposto il vitto e alloggio ma solo e se dovuta la retribuzione come richiesto dal CCNL
- SE la colf, badante o baby sitter convivente si ammala in vacanza, le ferie si interrompono e deve essere registrata malattia. Come in altre situazioni, bisogna aspettarsi la possibile visita del medico dell’INPS che valuterà la sussistenza della malattia; andrà quindi indicato sempre se la malattia si gode presso un indirizzo diverso da quello di residenza.
SAF ACLI è leader nel settore del lavoro domestico e in qualsiasi momento possiamo assistere i datori di lavoro nell’avvio o gestione del proprio rapporto di lavoro fornendo una completa gestione annuale.
Possiamo assisterti già dell’assunzione ma anche subentrare successivamente prendendo in carico un rapporto di lavoro già iniziato.
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