Le festività di badanti colf e baby sitter
In questo articolo spieghiamo quali sono le festività nazionali per badanti, baby sitter e colf
Le festività di badanti colf e baby sitter sono stabilite dal CCNL dei lavoratori domestici. I vostri collaboratori domestici, badanti, colf e babysitter durante il rapporto di lavoro domestico hanno diritto a godere di 13 festività nazionali.
Badanti, colf e baby sitter sono in riposo completo a prescindere dal profilo orario e c’è l’obbligo della corresponsione della retribuzione dovuta, pari a 1/26esimo della paga mensilizzata o ragguagliata a 1/6 della paga su base oraria.
- 1 gennaio
- 6 gennaio
- 18 aprile, lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1 novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
- S.Patrono del comune presso cui si svolge il lavoro
Alle festività indicate sopra dev’essere aggiunta la festività del 4 novembre, ex festività Unità nazionale, è riconosciuta come festività e spostata alla prima domenica di novembre [Legge 54 del 1977]. Tutti i dettagli li trovi disponibili in questo articolo dedicato.
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Quali sono le festività obbligatorie da contratto?
- 1° gennaio
- 6 gennaio
- Lunedì di pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
- Patrono del luogo di lavoro
Il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre la badante, la colf o la baby sitter lavorano?
Ricordiamo che nel contratto di lavoro domestico non esistono i giorni pre-festivi pertanto il 14 agosto, il 24 e il 31 dicembre dovranno essere lavorati normalmente per intero come da contratto sottoscritto tra parti.
Quanto spetta alla badante se lavora durante una festività?
Se durante i giorni festivi il datore di lavoro dovesse chiedere una prestazione lavorativa alla propria badante, colf o babysitter oltre al pagamento del giorno festivo, le ore di lavoro svolte dovranno essere pagate con una maggiorazione del 60%.
Quale retribuzione è dovuta per le festività della badante/colf/babysitter CONVIVENTE?
Durante i giorni festivi e in generale durante le proprie ore di riposo a termine del servizio il lavoratore convivente può lasciare l’abitazione del datore di lavoro. Nel caso di una festività il lavoratore convivente è retribuito 1/26esimo della retribuzione mensile più la quota relativa al compenso sostitutivo di vitto e alloggio come richiesto dal CCNL di riferimento.
Quale retribuzione è dovuta per le festività della badante/colf/babysitter NON CONVIVENTE?
Tutte le festività sono sempre retribuite anche ai collaboratori domestici in regime di non convivenza indipendentemente dal profilo orario. Durante i giorni festivi se coincidenti con il profilo orario contrattuale il lavoratore non convivente è a riposo e viene retribuito. Nel caso di una festività il lavoratore non convivente è retribuito sulla base della retribuzione oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.
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