Lavoro Domestico 2026: Aumenti Stipendi e Contributi INPS

da | Feb 11, 2026 | Guida al contratto di lavoro domestico | 2 commenti

Il nuovo CCNL del Lavoro Domestico per colf, badanti, baby-sitter e assistenti familiari, firmato il 28 ottobre 2025 e valido fino al 31 ottobre 2028, segna un significativo passo avanti per i lavoratori del settore, con aumenti dei minimi retributivi, maggiori tutele contrattuali, adeguamenti automatici all’inflazione e aggiornamenti delle tabelle contributive che entreranno progressivamente in vigore nel triennio di validità del contratto.

Quanto aumenta lo stipendio di colf e badanti? Vediamo la tabella dei nuovi minimi contrattuali retributivi e contributivi 2026

Minimi retributivi (valori indicativi al 1° gennaio 2026, prima applicazione delle nuove tranche) per i lavoratori non conviventi:

B circa 7,01 € oraria
BS circa 7,45 € oraria
CS circa 8,30 € oraria
DS circa 9,97 € oraria

Per i lavoratori conviventi 54h settimanali, ai quali spetta un’indennità di vitto e alloggio pari a 199,80 euro mensilizzata e applicata solo quando richiesta dal CCNL:

Livello / Tipo Retribuzione minima
B circa 983,16 € mensile
BS circa 1.053,39 € mensile
CS circa 1.193,84 € mensile
DS circa 1.474,73 € mensile

Le retribuzioni possono essere maggiori in caso di superminimo individuale.

Contributi INPS lavoro domestico 2026:

Le tabelle contributive INPS 2026 distinguono tra:

  • Rapporti fino a 24 ore settimanali
  • Rapporti oltre 24 ore settimanali

Contributi orari fino a 24 ore settimanali:

Retribuzione oraria Contributo totale
Fino a 9,61 € 1,70 €
da 9,62 € a 11,70 € 1,92 €
da 11,71 € in poi 2,34 €

Contributi oltre 24 ore settimanali:

Tipologia Contributo orario
Oltre 24 ore 1,24 €

In generale ricordiamo che i contributi sono versati trimestralmente dal datore di lavoro, comprendono quota datore + quota lavoratore, includono assicurazione Inail di infortunio sul luogo di lavoro e in itinere e la quota previdenziale, sono più alti per contratti a tempo determinato non sostitutivi.

Esempi di retribuzione minima sindacale (lordi mensili) 2026

Gli esempi considerano minimi sindacali lordi senza superminimi individuali e indicano valori di riferimento nei primi mesi del 2026 (applicazione del nuovo contratto).

Profilo Ore settimanali Inquadramento Retribuzione minima lorda/media mensile
Colf polifunzionale (non convivente) 9 h Livello B 7,01 €/h × 9h= 273€
Baby sitter (non convivente) con <6 anni 15 h Livello BS (con

indennità età <6)

7,45 €/h × 15h= 483€ +ind.
Baby sitter (non convivente) senza minore <6 anni 15 h Livello BS 7,45 €/h × 15h = 483 €
CS assistente non autosufficiente (non convivente) 25 h Livello CS 8,30 €/h × 25h = 898 €
CS assistente non autosufficiente (convivente) 54 h Livello CS 1.193,84 € mensile + ind.

 

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Cosa prevede il CCNL lavoro domestico in vigore da Novembre 2025?

Aumenti stipendio colf e badanti 2026

Il contratto introduce un aumento complessivo dei minimi retributivi di circa 100 € lordi mensili per il livello medio (BS), da distribuire in quattro tranche:

  • +40 € dal 1° gennaio 2026,
  • +30 € dal 1° gennaio 2027,
  • +15 € dal 1° gennaio 2028,
  • +15 € dal 1° settembre 2028.
    A tali aumenti si aggiunge un meccanismo di adeguamento automatico annuale in base all’inflazione ISTAT (90%).
Rafforzamento delle tutele

La nuova versione del CCNL include maggiori permessi retribuiti e non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità e nuove forme di congedo per padri e genitori (es. congedo genitoriale fino a 4 mesi), oltre a un ampliamento delle protezioni in caso di malattie gravi.

Maternità facoltativa

La lavoratrice può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita da godere dopo la maternità obbligatoria. Essendo facoltativa, si tratta di un accordo tra le parti (lavoratrice e datore di lavoro), senza necessità di domanda all’INPS.

Il contratto non indica un termine entro cui fruirne, ma le associazioni hanno chiarito che la richiesta deve essere presentata dalla lavoratrice al DDL prima della fine della maternità obbligatoria, così da consentire al datore di lavoro di gestire eventuali proroghe del contratto in sostituzione. Questo termine va rispettato anche in assenza di un contratto di sostituzione.

Congedo di paternità

Si conferma che con il termine giorni lavorativi si intende che il congedo è calcolato in 26esimi: ad esempio, se il lavoratore lavora due giorni a settimana, il congedo copre comunque l’intera settimana (fino al sabato). La richiesta deve essere presentata dal padre direttamente all’INPS.

Nuove regole su vitto e alloggio

Viene ridefinita la modalità di calcolo del vitto e alloggio, con criteri più chiari per l’individuazione del compenso in natura e la sua valorizzazione ai fini contributivi.

Nuove festività e diritti sociali

Tra le novità normative figura anche l’introduzione della festività del 4 ottobre (San Francesco) come festività retribuita per il settore.

Formazione professionale

Viene potenziato il riconoscimento dei percorsi formativi, con maggiori ore obbligatorie e incentivi economici (es. indennità per certificazioni UNI).

Indennità di qualità

È confermato che, essendo prevista con importo mensile, l’indennità si applica solo ai lavoratori conviventi. Non essendo definiti valori orari, al momento non è possibile estenderla ai non conviventi. Pertanto, consideriamo valida la modalità mensilizzata in relazione a stipendio mensilizzato.

ACLI Milano