Il datore di lavoro è assente, cosa fa la badante?

da | Lug 22, 2024 | Guida al contratto di lavoro domestico

In caso di assenza temporanea del datore di lavoro domestico come bisogna gestire il rapporto di lavoro con la badante, colf o baby sitter? Se il datore va in vacanza o si ammala cosa spetta alla badante convivente o non convivente? Se richiesto, può seguirlo?

Di norma, se il datore di lavoro si assenta, per qualsiasi motivo, alla colf, badante o baby sitter spetta la corresponsione completa della retribuzione pattuita. Ci sono tuttavia delle variabili da considerare. Vediamo insieme i tre casi principali e come comportarsi:

Assenza del datore di lavoro per vacanza

Badante convivente:

  • Continuazione del rapporto di lavoro: Se andate in vacanza e chiedete alla badante convivente di accompagnarvi, la badante è tenuta a seguirvi. Le condizioni contrattuali restano invariate, ossia retribuzione, vitto, alloggio e orario di lavoro. E’ opportuno comunicare al vostro Family Tutor il luogo di villeggiatura dove vi sposterete entrambi temporaneamente.
  • Rimborso spese: La badante convivente non riceverà alcuna indennità aggiuntiva per la trasferta, ma le rimborserete le spese di viaggio sostenute (andata e ritorno).
  • Assenza giustificata: Se la badante non vi può seguire, dovrà giustificare l’assenza con ferie o permessi non retribuiti. In questo caso potrete affidarvi sempre al vostro Family tutor per la registrazione dell’assenza nella busta paga. 

Badante non convivente:

  • Facoltà di seguire o meno il datore: La badante non convivente non è obbligata a seguirvi in vacanza.
  • Trasferta: Se la badante decide di seguirvi, oltre alla retribuzione e al profilo orario usuale, riceverà una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare. Inoltre, vitto e alloggio nel luogo di villeggiatura e le spese di viaggio saranno a carico vostro.

Resta inteso che, sia in caso di convivenza sia in caso di non convivenza, se il collaboratore domestico in trasferta dovesse effettuare degli straordinari, questi dovranno essere pagati come previsto dall’articolo 15 del Contratto Nazionale di Lavoro Domestico.

Assenza del datore di lavoro per malattia

In caso vi ammaliate, la badante, sia essa convivente o non convivente, è tenuta a continuare l’attività lavorativa e percepire la normale retribuzione.

 

  • Continuazione delle mansioni: Se vi ammalate e rimanete a casa, la badante continua a svolgere le sue normali mansioni.
  • Ferie o permessi: Se non avete bisogno della badante durante la malattia e questa non può svolgere il proprio lavoro, le ore non lavorate potranno essere compensate con ferie o permessi retribuiti o non retribuiti, a seconda degli accordi tra le parti.

    Assenza prolungata del datore di lavoro/ricovero in RSA

    Se la vostra assenza si prolunga per un lungo periodo e il collaboratore domestico non può svolgere le sue mansioni, il datore di lavoro deve comunque garantire la retribuzione prevista dal contratto, salvo che, come nel caso della malattia, non si concordino ferie o permessi.

    Queste linee guida assicurano che i diritti di colf, badanti o baby sitter siano rispettati anche in caso di assenza del datore di lavoro, garantendo una gestione equa e conforme alle normative del lavoro domestico.

    In caso di ricovero definitivo in RSA sarà possibile chiudere il contratto sottoscrivendo il licenziamento.

    Per il corretto andamento del tuo rapporto di lavoro non rischiare: affidati agli esperti del contratto. SAF ACLI, da 30 anni, affianca le famiglie nella gestione del contratto.

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