Le festività Natalizie nel lavoro domestico

Nov 30, 2020 | Guida al contratto di lavoro domestico | 17 commenti

Dicembre è arrivato, e con esso le Festività natalizie anche per il lavoro domestico.

Il 2020, come ben sappiamo, è stato un anno particolare: la pandemia dovuta al Covid-19 ha contrassegnato tutto l’anno e verosimilmente inciderà anche sulle festività natalizie; spostarsi da casa, per uno o più giorni, sarà complicato se non addirittura vietato.

Ci teniamo comunque ad indicarvi la prassi corretta da seguire, conforme a quanto previsto dal Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.

7 DICEMBRE * LUNEDI’ SANT’AMBROGIO
8 DICEMBRE MARTEDI’ IMMACOLATA
25 DICEMBRE VENERDI’ SANTO NATALE
26 DICEMBRE SABATO SANTO STEFANO
1 GENNAIO VENERDI’ CAPODANNO
6 GENNAIO MERCOLEDI’ EPIFANIA

*Solo per il comune di Milano (e aderenti limitrofi)

Tutte queste festività dovranno essere retribuite come se la giornata lavorativa fosse stata svolta.

Ricordiamo che nel contratto di lavoro domestico non sono previsti giorni “pre festivi” pertanto, il giorno 24 dicembre e 31 dicembre dovranno essere lavorati normalmente  per intero come da contratto sottoscritto tra parti.

Se durante questi giorni festivi il datore di lavoro dovesse chiedere una prestazione lavorativa alla propria babysitter, colf o badante, oltre al pagamento del giorno festivo, le ore di lavoro svolte dovranno essere pagate con una maggiorazione del 60%.

Il riposo dei lavoratori conviventi:

Durante le proprie ore di riposo, e durante i giorni festivi, il lavoratore convivente può lasciare l’abitazione del datore di lavoro (a patto ovviamente che questo rispetti il DPCM vigente).

Per i rapporti di convivenza, il lavoratore potrà terminare il proprio servizio Giovedì 24 Dicembre a fine giornata e riprendere direttamente Lunedì 28 mattina (o dove concordato, rientrare a casa della persona assistita Domenica 27 sera).

Qualora fosse possibile, nell’ipotesi in cui la famiglia dovesse spostarsi, il lavoratore convivente sarà tenuto a seguirla.
Nel caso in cui tale impegno sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non sarà corrisposta alcuna indennità aggiuntiva, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute. In caso contrario, al collaboratore domestico sarà corrisposta una diaria giornaliera per i giorni di trasferta (pari al 20% della retribuzione minima tabellare).

I lavoratori che non sono in regime di convivenza non sono tenuti a seguire la famiglia.
Nel caso decidessero di seguirla, anche in questo caso sarà corrisposta una diaria giornaliera per i giorni di trasferta (pari al 20% della retribuzione minima tabellare).

Resta intedo che sia in caso di convivenza, che di non convivenza, se il collaboratore domestico in trasferta dovesse effettuare degli straordinari, questi dovranno essere pagati come previsto dall’articolo 15 del Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.