Festività di novembre per badanti, baby sitter e colf

da | Nov 4, 2022 | Guida al contratto di lavoro domestico

Vi ricordiamo che a novembre spettano 2 festività a tutti i vostri collaboratori domestici, la prima è il 1 novembre la seconda è il 4 novembre.

Entrambe le festività di novembre sono pagate 1/26 della retribuzione mensile per i domestici con retribuzione mensilizzata, oppure la retribuzione corrispondente ad 1/6 delle ore settimanali previste dal contratto individuale con il lavoratore.

Troverete l’ex festività 4 novembre, spostata la prima domenica del mese, già inserita nel cedolino paga e direttamente calcolata da noi sulla base del rapporto stipulato.

Per questa motivazione la voce riportata sul cedolino è “festività non goduta”.

In tali giornate viene osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

La legge 54 del 1977, al comma 1, riporta: “I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre”.

Si precisa inoltre che le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili (ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54), sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

Nel precisare che le giornate del 2 giugno e del 4 novembre cessano di essere considerate festive, viene stabilito che la celebrazione di tali festività ha luogo nella prima domenica di giugno e di novembre.

Nel 2001 la Festa della Repubblica Italiana ha abbandonato lo status di festa mobile riassumendo la sua collocazione tradizionale del 2 giugno, che è ritornato così a essere giorno festivo a tutti gli effetti. Il 4 novembre rimane a tutti gli effetti un ex festività spostata alla prima domenica di novembre.

Festività e riposi del mese di novembre

Per i lavoratori non conviventi tutte le festività sono sempre retribuite indipendentemente dal profilo orario. Durante i giorni festivi se coincidenti con il profilo orario contrattuale il lavoratore non convivente è a riposo e viene retribuito.

Nel caso di una festività il lavoratore non convivente è retribuito sulla base della retribuzione oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.

Anche per i lavoratori conviventi tutte le festività sono sempre retribuite. Durante i giorni festivi se coincidenti con il profilo orario contrattuale il lavoratore convivente è a riposo per 24 ore e regolarmente retribuito.

Nel caso di una festività il lavoratore convivente è retribuito 1/26 esimo della retribuzione media mensile.

Assenza del datore di lavoro durante le festività di novembre

Qualora fosse possibile, nell’ipotesi in cui la famiglia dovesse spostarsi, il lavoratore convivente sarà tenuto a seguirla.

Pur mantenendo le caratteristiche contrattuali:

  • retribuzione
  • vitto e alloggio
  • orario di lavoro

al lavoratore non sarà corrisposta alcuna indennità aggiuntiva, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.

I lavoratori che non sono in regime di convivenza non sono tenuti a seguire la famiglia. Nel caso decidessero di seguirla pur mantenendo le caratteristiche contrattuali:

  • retribuzione
  • profilo orario
  • in aggiunta, come accordo fra le parti, sarà fornito il vitto e alloggio nel luogo di villeggiatura e l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.

sarà corrisposta una diaria giornaliera per i giorni di trasferta (pari al 20% della retribuzione minima tabellare).

Resta inteso che sia in caso di convivenza sia di non convivenza, se il collaboratore domestico in trasferta dovesse effettuare degli straordinari, questi dovranno essere pagati come previsto dall’articolo 15 del Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.

Nel caso in cui il datore dovesse assentarsi, impedendo al lavoratore di entrare in servizio e il periodo non coincidesse con ferie e/o permessi richiesti dal lavoratore, al lavoratore dovrà essere corrisposta l’intera retribuzione prevista contrattualmente.

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