Festività di Dicembre e Gennaio per Badanti Baby sitter e Colf

da | Nov 22, 2022 | Guida al contratto di lavoro domestico

Alcune festività di dicembre e gennaio cadono di domenica. Scopriamo come organizzarsi con il proprio collaboratore domestico.

Ecco un semplice schema sulle festività di dicembre e gennaio:

  • 7 dicembre: mercoledì Sant’Ambrogio, solo per i comuni che lo riconoscono Santo Patrono, giorno di riposo e comunque retribuito,
  • 8 dicembre: giovedì Immacolata Concezione, giorno di riposo comunque retribuito,
  • 25 dicembre: domenica Santo Natale, giorno di riposo comunque corrisposto,
  • 26 dicembre: lunedì Santo Stefano, giorno di riposo comunque corrisposto,
  • 1 gennaio: domenica Capodanno, giorno di riposo comunque corrisposto,
  • 6 gennaio: venerdì Epifania, giorno di riposo comunque corrisposto,

 Tutti i giorni festivi riconosciuti dal CCNL di riferimento a prescindere dai singoli profili orari e che la festività cada di domenica sono retribuiti 1/26esimo della retribuzione su base media mensile con l’aggiunta del compenso sostitutivo di vitto e alloggio, se previsto.

Durante tutti i giorni di festività sopra indicati, anche se infrasettimanali, eventuali ore lavorate andranno considerate come straordinario con maggiorazione al 60% su base oraria.

Inoltre considerate che nel Contratto del Lavoro Domestico non sono previsti i pre-festivi quindi il 24 e il 31 sono interamente lavorati, anche se il profilo orario concordato prevede il sabato.

Nel caso in cui il lavoratore chieda di assentarsi per ferie ricordiamo di informare il proprio Consulente di riferimento così da contabilizzarle correttamente in busta paga.
Se non siete ancora nostri clienti contattateci.

Collaboratori domestici conviventi | Festività di dicembre e gennaio

Vi saranno utili alcune indicazioni sul trattamento dei riposi del vostro collaboratore domestico convivente:

8/12, mercoledì, Immacolata Concezione il lavoratore convivente:

  • potrà terminare il proprio servizio Mercoledì 7 Dicembre a fine giornata e riprendere direttamente Venerdì 9 mattina (o dove concordato, rientrare a casa della persona assistita Giovedì 8 sera).

7/12, giovedì, Santo Patrono, solo per il Comune di Milano e aderenti limitrofi.

  • potrà terminare il proprio servizio Martedì 6 Dicembre a fine giornata e riprendere direttamente Venerdì 9 mattina (o dove concordato, rientrare a casa della persona assistita Giovedì 8 sera).

25 e 26/12 domenica e lunedì, S. Natale e Santo Stefano il lavoratore convivente:

  • potrà terminare il proprio servizio sabato 24 Dicembre a metà giornata, come previsto dal proprio profilo orario, e riprendere direttamente Martedì 27 mattina (o dove concordato, rientrare a casa della persona assistita Lunedì 26 sera).

 1/1 domenica, Capodanno Il lavoratore convivente:

  • potrà terminare il proprio lavoro Sabato 31 Dicembre a metà giornata, come previsto dal proprio profilo orario, e riprendere il giorno Lunedì 2/1 mattina (o dove concordato, rientrare a casa della persona assistita la sera di Domenica 1 gennaio).

 6/1, venerdì, Epifania il lavoratore convivente:

  • potrà terminare il Giovedì 5/01 a fine giornata e riprendere il Sabato 7/01 mattina (o dove concordato, rientrare a casa della persona assistita la sera di Venerdì 6 gennaio).

Collaboratori domestici non conviventi | Festività di dicembre e gennaio

Tutte le festività sono sempre retribuite anche ai collaboratori domestici in regime di non convivenza indipendentemente dal profilo orario.

Durante i giorni festivi, se coincidenti con il profilo orario contrattuale, il lavoratore non convivente è a riposo e viene retribuito.

Se la festività coincide con un giorno lavorativo il lavoratore non convivente è retribuito sulla base della retribuzione oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.

Lavoratore weekend | Festività di dicembre e gennaio

Il contratto di coperture week end e riposi del titolare infrasettimanale è un contratto particolare in quanto si tratta dell’unico contratto con cui è possibile assumere il collaboratore domestico anche la domenica.

Quando viene contrattualizzata la domenica deve essere sempre indicato il giorno di riposo in alternativa alla domenica, il trattamento economico seguirà quindi la regola dei giorni indicati esattamente come se fossero infrasettimanali.

Durante i giorni festivi, se coincidenti con il profilo orario contrattuale, il lavoratore del weeekend è tenuto al riposo e viene regolarmente retribuito. Quest’anno per esempio il 25/12 e il 1/1 cadono di domenica, di conseguenza saranno due giornate di riposo, comunque retribuite.

In ogni caso, tutte le festività sono sempre retribuite anche ai collaboratori domestici weekend indipendentemente dal profilo orario.

Il lavoratore viene retribuito sulla base della retribuzione oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.

Assenza del datore di lavoro durante le festività invernali:

Qualora fosse possibile, nell’ipotesi in cui la famiglia dovesse spostarsi, il lavoratore convivente sarà tenuto a seguirla mantenendo le caratteristiche contrattuali:

  • retribuzione
  • vitto e alloggio
  • orario di lavoro

al lavoratore non sarà corrisposta alcuna indennità aggiuntiva, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.

I lavoratori che non sono in regime di convivenza non sono tenuti a seguire la famiglia.
Nel caso decidessero di seguirla dovranno mantenere le normali caratteristiche contrattuali:

  • retribuzione
  • profilo orario
  • in aggiunta, come accordo fra le parti, sarà fornito il vitto e alloggio nel luogo di villeggiatura e l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.

A questi lavoratori sarà corrisposta una diaria giornaliera per i giorni di trasferta (pari al 20% della retribuzione minima tabellare).

Resta inteso che sia in caso di convivenza sia di non convivenza, se il collaboratore domestico in trasferta dovesse effettuare degli straordinari, questi dovranno essere pagati come previsto dall’articolo 15 del Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.

Nel caso in cui il datore dovesse assentarsi, impedendo al lavoratore di entrare in servizio e il periodo non coincidesse con ferie e/o permessi richiesti dal lavoratore, al lavoratore dovrà essere corrisposta l’intera retribuzione prevista contrattualmente.

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