Festività Dicembre 2024 e Gennaio 2025 Badanti, Colf e BabySitter
Si avvicina il periodo delle ferie invernali, comprese le festività di dicembre 2024 e di gennaio 2025, e tante famiglie ci chiedono come gestire i rapporti con la propria badante, colf o baby sitter.
Ricordiamoci che le festività riconosciute dal CCNL di riferimento sono giorni di riposo, quindi di assenza della lavoratrice, retribuiti 1/26esimo della retribuzione media mensile lorda e globale di fatto.
Le festività di dicembre 2024 e gennaio 2025 si riconoscono a prescindere dal singolo profilo orario, ciò significa che se cadono un giorno che non è compreso nel vostro profilo orario e di domenica si pagano lo stesso.
Per esempio un lavoratore convivente 54 ore percepisce per un giorno festivo infrasettimanale la retribuzione mensile completa (che comprende il giorno di assenza per festività goduta) ed evidenziato nella busta paga il pagamento dell’indennità di vitto e alloggio (6,52 euro), come spettante dal CCNL.
Per lo stesso contratto, nel caso in cui la festività dovesse cadere di domenica, quindi non un giorno infrasettimanale, la festività è evidenziata con dicitura “festività non goduta” e aggiunta nella busta paga calcolando 1/26esimo della retribuzione lorda (1127,04 euro) + il valore di vitto e alloggio singolo (169,52 euro), ovvero circa 50 euro.
Anche per i lavoratori non conviventi il valore della singola festività si effettua calcolando 1/26esimo della retribuzione media mensile lorda, per esempio se un lavoratore, inquadrato B non convivente, ha un profilo orario pari a 9 ore settimanali al minimo contrattuale, senza scatti d’anzianità, riceve una retribuzione media mensile intorno ai 240 euro e la festività singola ha un valore di circa 9 euro.
Vediamo quali sono le festività che troveremo nella busta paga di dicembre 2024 e gennaio 2025:
- 7 dicembre: sabato Sant’Ambrogio, solo per i comuni che lo riconoscono Santo Patrono, giorno di riposo e comunque retribuito,
- 8 dicembre: domenica Immacolata Concezione, giorno di riposo comunque retribuito,
- 25 dicembre: mercoledì Santo Natale, giorno di riposo comunque corrisposto,
- 26 dicembre: giovedì Santo Stefano, giorno di riposo comunque corrisposto,
- 1 gennaio: mercoledì Capodanno, giorno di riposo comunque corrisposto,
- 6 gennaio: lunedì Epifania, giorno di riposo comunque corrisposto,
Ricordiamoci che il CCNL del Lavoro domestico non prevede prefestivi, quindi tutti i giorni che precedono la festività riconosciuta sono lavorativi e ordinari.
Se il datore dovesse richiedere una prestazione lavorativa durante un giorno festivo il lavoratore percepirebbe la festività oltre a un compenso pari alle ore effettuate di servizio con l’aggiunta di una maggiorazione su base oraria del 60%.
Direttore di Saf Acli in diretta Radio
Assenza del datore di lavoro durante le festività invernali:
Di seguito vediamo come gestire i lavoratori domestici in base al contratto di lavoro stipulato:
Lavoratore Convivente:
Qualora fosse possibile, nell’ipotesi in cui la famiglia dovesse spostarsi, il lavoratore convivente sarà tenuto a seguirla mantenendo le caratteristiche contrattuali:
- retribuzione
- vitto e alloggio
- orario di lavoro
al lavoratore non sarà corrisposta alcuna indennità aggiuntiva, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Lavoratore non convivente:
I lavoratori che non sono in regime di convivenza non sono tenuti a seguire la famiglia.
Nel caso decidessero di seguirla dovranno mantenere le normali caratteristiche contrattuali:
- retribuzione
- profilo orario
- in aggiunta, come accordo fra le parti, sarà fornito il vitto e alloggio nel luogo di villeggiatura e l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.
A questi lavoratori sarà corrisposta una diaria giornaliera per i giorni di trasferta (pari al 20% della retribuzione minima tabellare).
Resta inteso che sia in caso di convivenza sia di non convivenza, se il collaboratore domestico in trasferta dovesse effettuare degli straordinari, questi dovranno essere pagati come previsto dall’articolo 15 del Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.
Nel caso in cui il datore dovesse assentarsi, impedendo al lavoratore di entrare in servizio e il periodo non coincidesse con ferie e/o permessi richiesti dal lavoratore, al lavoratore dovrà essere corrisposta l’intera retribuzione prevista contrattualmente.
SAF ACLI è leader nel settore del lavoro domestico e in qualsiasi momento possiamo assistere i datori di lavoro nell’avvio o gestione del proprio rapporto di lavoro fornendo una completa gestione annuale.
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