EX Festività – 4 Novembre

Nov 4, 2021 | Guida al contratto di lavoro domestico | 12 commenti

ex festività 4 novembre

Scopiramo cos’è l’ex festività del 4 novembre:

L’articolo 16 del CCNL del personale domestico presenta l’elenco delle giornate considerate festive ai sensi della legislazione vigente.

Queste sono:

  • 1° gennaio,
  • 6 gennaio,
  • lunedì di Pasqua,
  • 25 aprile,
  • 1° maggio,
  • 2 giugno,
  • 15 agosto,
  • 1° novembre,
  • 8 dicembre,
  • 25 dicembre,
  • 26 dicembre,
  • Patrono.

In tali giornate viene osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

Al comma 5 del medesimo articolo si precisa che le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili (ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54), sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

La normativa:

La legge 54 del 1977, al comma 1, riporta: “I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre”.

Nel precisare che le giornate del 2 giugno e del 4 novembre cessano di essere considerate festive, viene stabilito che la celebrazione di tali festività ha luogo nella prima domenica di giugno e di novembre.

Nel 2001 la Festa della Repubblica Italiana ha abbandonato lo status di festa mobile riassumendo la sua collocazione tradizionale del 2 giugno, che è ritornato così a essere giorno festivo a tutti gli effetti.
Il 4 novembre rimane a tutti gli effetti un ex festività spostata alla prima domenica di novembre.

Come viene retribuita:

Se ne desume pertanto che a quelle festività spostate alla prima domenica di quei mesi, dovrà essere riservato il trattamento economico dell’art. 16 comma 4: “In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile”.

Pertanto la festività del 4 novembre è pagata 1/26 della retribuzione mensile per i domestici con retribuzione mensilizzata, oppure la retribuzione corrispondente ad 1/6 delle ore settimanali previste dal contratto individuale con il lavoratore.

Precisiamo i nostri clienti che l’ex festività 4 novembre la si trova già inserita nel cedolino paga e direttamente calcolata da noi sulla base del rapporto stipulato.

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