EX Festività – 4 Novembre

Scopiramo cos’è l’ex festività del 4 novembre:
L’articolo 16 del CCNL del personale domestico presenta l’elenco delle giornate considerate festive ai sensi della legislazione vigente.
Queste sono:
- 1° gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1° maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1° novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- Patrono.
In tali giornate viene osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Al comma 5 del medesimo articolo si precisa che le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili (ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54), sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
La normativa:
La legge 54 del 1977, al comma 1, riporta: “I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre”.
Nel precisare che le giornate del 2 giugno e del 4 novembre cessano di essere considerate festive, viene stabilito che la celebrazione di tali festività ha luogo nella prima domenica di giugno e di novembre.
Nel 2001 la Festa della Repubblica Italiana ha abbandonato lo status di festa mobile riassumendo la sua collocazione tradizionale del 2 giugno, che è ritornato così a essere giorno festivo a tutti gli effetti.
Il 4 novembre rimane a tutti gli effetti un ex festività spostata alla prima domenica di novembre.
Come viene retribuita:
Se ne desume pertanto che a quelle festività spostate alla prima domenica di quei mesi, dovrà essere riservato il trattamento economico dell’art. 16 comma 4: “In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile”.
Pertanto la festività del 4 novembre è pagata 1/26 della retribuzione mensile per i domestici con retribuzione mensilizzata, oppure la retribuzione corrispondente ad 1/6 delle ore settimanali previste dal contratto individuale con il lavoratore.
Precisiamo i nostri clienti che l’ex festività 4 novembre la si trova già inserita nel cedolino paga e direttamente calcolata da noi sulla base del rapporto stipulato.
cosa devo dire :è già tutto previsto SAluti
E’ tutto chiaro
grazie
Grazie per l’informazione che mi consente di seguire le regole senza dover studiare tutto il regolamento
Grazie 1000 per l’informazione.
grazie
Opportuna comunicazione. Utile puntuale precisa. Grazie dell’ottimo servizio
Molto utile grazie
non si è mai finito d’imparare…..ogni contratto ha la sua
Ho capito
Chiaro.Grazie
Grazie!