Che cos’è CAS.SA.COLF?

da | Mag 17, 2023 | Guida al contratto di lavoro domestico | 2 commenti

La CAS.SA.COLF è uno strumento pensato per migliorare la tutela socio sanitaria dei propri iscritti, lavoratori e datori di lavoro domestico, fornendo loro servizi e prestazioni. I servizi sono principalmente legati a trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi o aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.

La CAS.SA.COLF (Cassa Sanitaria Colf) senza scopi di lucro che si ispira ai principi di mutualità. Il valore del contributo contrattuale per la CAS.SA.COLF è pari a 0,06 euro per ogni ora retribuita al dipendente, di cui 0,04 euro a carico del datore e 0,02 a carico del dipendente. La soglia minima di accesso alle prestazioni è di 25,00 euro: con il nuovo regolamento, per raggiungere la quota minima potrete versare quote integrative ai 0,06 euro.

A chi è rivolta CAS.SA.COLF?

Tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con il versamento dei contributi, come da CCNL Lavoro Domestico, sono iscritti alla CAS.SA.COLF. I contributi devono essere versati tutti e con continuità, perché possano continuare a beneficiare del servizio durante il rapporto di lavoro.

Esiste un regolamento per i lavoratori e un regolamento per i datori di lavoro che stabiliscono le prestazioni e i servizi, i termini di accesso alle prestazioni, le quote degli addebiti, massimali di rimborsi, i tempi per le richieste e riscossioni, etc, tutto pubblicato sul sito.

Quali sono le prestazioni o servizi rivolti al lavoratore?
  • indennità giornaliere in caso di ricovero e di convalescenza
  • ticket sanitari
  • prestazioni previste per le lavoratrici in stato di gravidanza:
  • rimborso spese periodo gravidanza, interventi chirurgici per neonati figli di lavoratori iscritti
  • ausili ortopedici e trattamenti fisioterapici
  • ausili ortopedici
  • rimborso spese per i trattamenti fisioterapici
  • indennità grandi interventi in strutture pubbliche elenco grandi interventi chirurgici:, elenco gravi eventi morbosi
  • contributo oneri funerari
  • prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche
  • prestazioni convenzionate con unisalute/effettuate in strutture sanitarie convenzionate con unisalute

(alta specializzazione, accertamenti, visite specialistiche, prestazioni odontoiatriche, impianti osteointegrati, pacchetto prevenzione, visita oculistica, prestazioni a tariffe agevolate, servizi di consulenza, informazioni sanitarie telefoniche, prenotazione di prestazioni sanitarie, pareri medici)

Cosa prevede CAS.SA.COLF per i datori di lavoro?
  • rimborso spese per costo assistente familiare in caso di non autosufficienza permanente del datore di lavoro
  • rimborso spese per costo assistente familiare in caso di maternità della lavoratrice. In caso di maternità della lavoratrice già assunta e di necessità di sostituzione della medesima, CAS.SA.COLF rimborsa ai i datori di lavoro domestico le spese documentate sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori assunti in sostituzione.
  • prestazione su responsabilità civile in caso di rivalsa INAIL. Nel caso in cui l’INAIL agisca in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per un infortunio indennizzato, CAS.SA.COLF rimborserà il datore di lavoro nei limiti e massimali specificati nel regolamento.
  • responsabilità civile verso terzi. Nei casi di danni involontariamente causati a terzi dai lavoratori iscritti alla CAS.SA.COLF, per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose e per la responsabilità civile derivante colpa grave dei quali danni il datore di lavoro iscritto debba rispondere, CAS.SA.COLF rimborsa le spese sostenute nei massimali specificati nel regolamento.
E’ obbligatorio versare la CAS.SA.COLF?

Si, l’iscrizione alla CAS.SA.COLF è obbligatoria da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro domestico, come da CCNL. E’ obbligatorio il versamento dei contributi di assistenza contrattuale nella misura minima oraria (0,06 euro complessive di cui 0,02 euro a carico del dipendente)

Come si paga CAS.SA.COLF?

Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro. con periodicità trimestrale all’INPS, ente convenzionato per la riscossione, entro i termini di scadenza dei contributi previdenziali.

La Cassa non ha responsabilità se il datore di lavoro non versa totalmente o in modo parziale i contributi di assistenza contrattuale e della conseguente perdita del diritto alle prestazioni. In alcuni casi e salvo verifica di CAS.SA.COLF è consentito sanare il mancato versamento del contributo o di integrarlo aumentando la quota minima oraria prevista al fine di raggiungere la soglia che garantisce l’accesso alle prestazioni.

Chi ha diritto alle prestazioni erogate da CAS.SA.COLF?

Il diritto alle prestazioni è soggetto all’accertamento dei versamenti (es. in caso di infortunio devono essere stati pagati i precedenti 4 trimestri oppure i 3 precedenti e quello in cui è avvenuto l’evento). L’importo complessivo non deve essere inferiore ai 25,00 euro.

Il diritto alle prestazioni è garantito anche nei seguenti casi salvo verifica della Cassa e la presenza di giustificati richiesti:

  • se l’omissione contributiva, per un massimo di due trimestri consecutivi, è dovuta a disoccupazione.
  • se l’omissione contributiva, per un massimo di due trimestri consecutivi, è dovuta a malattia o infortunio, purché vengano attestati a CAS.SA.COLF (con certificazione proveniente dal Servizio Sanitario Nazionale)
  • se l’omissione contributiva è dovuta all’astensione lavorativa per lo stato di gravidanza e la successiva maternità (nel limite massimo di tre mensilità), purché venga attestata alla CAS.SA.COLF (con certificazione proveniente dal Servizio Sanitario Nazionale o da personale sanitario con esso convenzionato).
Come verificare e richiedere la prestazione?

La richiesta di prestazioni, tramite l’area riservata MyCassacolf o posta elettronica o ordinaria, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dall’iscritto entro 12 mesi dalla conclusione dell’evento che dà diritto alla prestazione stessa, a pena decadenza.

La riscossione di tutti i rimborsi da parte dei dipendenti iscritti, avverrà esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario o postale (non si accettano libretti postali) intestato al beneficiario.

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