Calcolo TFR colf e badante: maturazione e anticipi

da | Mag 6, 2026 | Guida al contratto di lavoro domestico | 0 commenti

Per gestire correttamente il vostro rapporto di lavoro domestico, affidatemi a un Family Tutor Saf Acli, il quale vi può fornire i costi effettivi della vostra pratica, compreso l’accantonamento del trattamento di fine rapporto. Il TFR non è infatti un costo imprevisto, ma una quota della retribuzione che la vostra colf o badante matura mensilmente. Il rateo mensile di TFR matura solo se la colf o badante presta servizio per almeno 15 giorni di calendario all’interno dello stesso mese. Facciamo un esempio: se il lavoratore presta servizio per 15 o più giorni, il mese viene considerato “intero” ai fini del calcolo. Se invece i giorni sono 14 o meno (ad esempio in caso di assunzione a fine mese o cessazione con preavviso lavorato nei primi giorni), per quel mese specifico non matura alcuna quota di liquidazione.

È importante ricordare che i periodi di assenza retribuita della colf o della badante (come ferie, malattia retribuita, infortunio e maternità) sono calcolati come servizio effettivo e concorrono quindi al raggiungimento della soglia dei 15 giorni, mentre se sono assenti e registrano permessi non retribuiti e/o malattia non retribuita per più di 15 gg nello stesso mese non matura il rateo.

Come si calcola il TFR?

Secondo il CCNL lavoro domestico, la quota annua si ottiene attraverso un calcolo sulla retribuzione globale di fatto. Nella base di calcolo rientrano:

  • stipendio concordato e scatti di anzianità.
  • tredicesima mensilità.
  • indennità di vitto e alloggio, se prevista.

Inoltre il fondo accantonato va rivalutato per contrastare l’inflazione, applicando un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT.

Anticipo TFR: flessibilità nel lavoro domestico

A differenza del settore privato, le vostre colf e badanti possono richiedere un anticipo del TFR con maggiore facilità, con le seguenti caratteristiche: fino al 70% di quanto maturato, una sola volta all’anno, con richiesta scritta ma senza obbligo di giustificare la spesa.

Obblighi del datore e cessazione del rapporto

Il datore, a fronte della richiesta di anticipo, deve indicare in busta paga la quota corrisposta. La liquidazione totale, comprensiva di rivalutazione su base ISTAT avviene alla cessazione del rapporto (dimissioni o licenziamento), insieme a ferie e tredicesima residue. Il CCNL di riferimento non prevede la rateizzazione mensile del TFR.

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