Siamo entrati da qualche giorno in Agosto, che è per antonomasia il mese delle ferie!

 

Ricordiamo a tutti i datori di lavoro che il godimento delle ferie è un diritto irrinunciabile anche per i lavoratori domestici e che tale godimento non può essere sostituito dalla relativa indennità.

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 26 giorni lavorativi.

Il conteggio avviene in 26esimi, dunque vengono calcolati 6 giorni per ogni settimana.

 

Le ferie vanno concordate tra le parti.

In caso di mancanza del datore di lavoro, il lavoratore deve essere pagato ugualmente, a meno che lo stesso non voglia andare in vacanza nel medesio periodo.

Durante il periodo di godimento il lavoratore ha diritto per ogni giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Al lavoratore convivente spetta per il periodo di riposo anche il compenso sostitutivo monetizzato del vitto e alloggio.

 

 

 

 

 

RICORDATI di comunicare al tuo consulente personale il periodo di ferie concordato con il tuo collaboratore domestico, tramite l’apposito modulo che puoi trovare QUI

 

Da tutto il TEAM SAF ACLI non ci resta che augurarvi BUONE VACANZE !!