Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina
Nuovo decreto: “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina”
In data 15 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 28 marzo recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. 85/2003 sulle misure di protezione temporanea.
Protezione temporanea:
Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 89/22 le categorie che possono accedere alla protezione temporanea sono:
- Cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- Familiari delle sopracitate categorie;
- Cittadini di paesi terzi e apolidi che erano residenti in Ucraina e titolari di un permesso di soggiorno permanente rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel paese d’origine.
Al comma 4 viene chiarito che per familiari devono intendersi:
- Il coniuge o il partner non legato da vincolo di matrimonio che abbia una relazione stabile con l’interessato;
- I figli minorenni non sposati o i figli del coniuge anche non legittimi, naturali o adottati.
Il Decreto, inoltre, amplia tale categoria estendendola anche ai seguenti soggetti se totalmente o parzialmente a carico, a patto che si possa dimostrare la convivenza, nonché l’appartenenza allo stesso nucleo familiare, nel periodo interessato dal conflitto:
- Figli maggiorenni a carico invalidi totali
- Genitori a carico senza altri figli nel paese di origine o provenienza
- Genitore ultra65enni con figli che non possono provvedere al mantenimento a causa di motivi di salute
Il permesso di soggiorno di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina sarà rilasciato dal Questore alle suddette categorie avrà validità di un anno. A partire dal 4 marzo 2022 potrà essere prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un ulteriore anno, se permarrà la situazione di emergenza. Tale permesso potrà essere revocato prima della scadenza solo in conseguenza alla decisione di cessazione della protezione temporanea da parte del Consiglio dell’UE.
Il permesso suddetto è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito, dietro domanda presentata direttamente in Questura. A tal fine si consiglia di confrontarsi con la Questura territorialmente competente allo scopo di chiarire le opportune modalità di accesso.
Il titolare di questo permesso può accedere al mercato del lavoro sia subordinato che autonomo e ha diritto allo studio e alla salute. Se necessario può richiedere il titolo di viaggio alla Questura, a titolo gratuito.
L’emergenza, sul piano delle misure assistenziali, è gestita dalla protezione civile di raccordo con il sistema di Accoglienza e integrazione (SAI) con particolare riguardo ai minori non accompagnati. Ai titolari del permesso di protezione temporanea – a cui sia stato rilasciato da parte della Questura il Codice Fiscale – è garantita l’assistenza sanitaria previa iscrizione alla ASL di domicilio. L’assistenza sanitaria viene concessa a parità di condizioni con i cittadini italiani con relativa iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’assegnazione del medico di medicina generale o del pediatra.
Fino alla presentazione della richiesta del permesso, l’accesso ai servizi sanitari è garantito:
- per cure ambulatoriali;
- ospedaliere urgenti (e comunque essenziali);
attraverso il rilascio del codice STP cioè “straniero temporaneamente presente” da parte delle ASL territorialmente competenti.
> In questo precedente articolo spieghiamo cos’è il codice STP
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