Decreto trasparenza badanti colf e baby sitter
Con decorrenza 13 agosto 2022 è in vigore il Decreto Trasparenza (D.lgs. n°104/2022) relativo agli obblighi di informazione in capo al datore di lavoro circa le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti.
Il decreto si applica ai rapporti di lavoro instaurandi nonché a quelli già instaurati alla data del 1° agosto 2022. Il termine stabilito per il recepimento della direttiva UE relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili introduce nuove disposizioni sui diritti minimi e sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il decreto trasparenza è applicabile anche all’ambito domestico, quindi a badanti, colf e baby-sitter e consiste nel fornire maggiori dettagli ai propri collaboratori a partire dalla lettera di assunzione.
I datori di lavoro domestico quindi, allo stato attuale delle cose, saranno tenuti a rendere espliciti, in più punti, gli obblighi contrattuali senza rinviare al CCNL di riferimento.
Ciò produce inevitabilmente una maggiore complessità nella stesura della lettera di assunzione come dettato dalla direttiva europea 2019/1152 di particolare interesse il punto 8 e dal 14.
Come si adegua il datore di lavoro domestico al nuovo decreto trasparenza?
Per adeguarsi all’unione europea potrà essere richiesto di fornire informazioni scritte al lavoratore sulle condizioni del rapporto con alcune specifiche, pena una possibile sanzione.
Il Decreto Legislativo è stato fortemente criticato da Confartigianato ed è stato richiesto dall’ordine dei consulenti del lavoro e dalle associazioni di categoria un rinvio dell’applicazione della norma, non per lo scopo che si prefigge quanto per le modalità di attuazione che appesantiscono e complicano gli obblighi informativi che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori al momento dell’assunzione con decorrenza dal 13 Agosto 2022, prevedendo altresì la possibilità a favore dei dipendenti in forza al 1° agosto 2022 di richiedere in via retroattiva l’adempimento di tali obblighi al proprio datore di lavoro (il quale dovrà fornire una risposta entro 60 giorni dalla richiesta).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni esplicative delle nuove norme e precisa che gli obblighi informativi trovano applicazione anche con riguardo ai lavoratori assunti tra il 2 ed il 12 agosto 2022; pertanto, anche questi lavoratori possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
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