ASSISTENZA NOTTURNA
assistenza notturna di anziani (o bambini)In questa sezione approfondiamo come gestire al meglio il rapporto di lavoro con un lavoratore che svolge servizi di assistenza notturna per anziani (o minori), attendendoci chiaramente a quanto previsto dal CCNL del lavoro domestico.
Come attribuire il corretto livello di inquadramento?
Tra i rapporti di assistenza notturna, il più diffuso è senz’altro quello del badante convivente ma le seguenti direttive sono identiche per i rapporto instaurati con una baby sitter.
In pratica, il lavoratore potrà alternare momenti di lavoro a momenti di sonno (compatibilimente con le effettive necessità del badato) per poi dormire presso l’abitazione del datore di lavoro una volta terminata la prestazione lavorativa.
Il lavoratore domestico che effettua assistenza notturna convivente può essere assunto con uno dei seguenti livelli:
- BS: Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter)
- CS: Assistente familiare non formato che assiste una persona non autosufficiente
- DS: Assistente familiare formato che assiste una persona non autosufficiente
Con il termine “persona non autosufficiente” si intende il soggetto non più in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
La formazione del personale per l’assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per l’attribuzione della relativa qualifica “DS”, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Orario di lavoro:
Distribuzione orario di lavoro:
L’orario di lavoro giornaliero per il lavoratore che svolge assistenza notturna è compreso tra le ore 20:00 e le 8:00 del mattino.
Al lavoratore è dovuto il vitto e alloggio. In pratica, oltre ai 3 pasti principali, resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di consentire al lavoratore il completo risposo diurno in un alloggio idoneo.
Il CCNL stabilisce un orario convenzionale su cui il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi. L’orario convenzionale è di otto ore a notte; stiamo parlando di un corrispettivo di 40 o 48 ore settimanali che dovranno essere contrattualmente stabilite in:
- 8 ore per 5 notti
- 8 ore per 6 notti
Ore di riposo:
Per il lavoratore che svolge il servizio di assistenza notturna non è previsto un orario di riposo giornaliero durante le ore di servizio.
Come per tutti i lavoratori domestici non è possibile prestare l’attività lavorativa 7/7 giorni. Il lavoratore avrà diritto ad almeno 1 notte di riposo settimanale che, generalmente, è la notte tra il sabato e la domenica oppure tra la domenica e il lunedì.
Una volta terminare le ore di lavoro lavoratore è da considerarsi libero dal servizio. Durante le ore di riposo il lavoratore può decidere abbandonare l’abitazione del datore di lavoro e scegliere di dormire altrove.
Altri elementi retributivi di un contratto di presenza notturna:
Tredicesima mensilità:
Il contratto di assistenza notturna per anziani (o minori), così come per tutte le altre figure di assistente familiare, prevede la Tredicesima mensilità; si tratta di una retribuzione aggiuntiva. La tredicesima mensilità è dovuta in occasione del Natale ed è pagata in proporzione ai mesi lavorati.
Ferie:
Il lavoratore domestico che svolge servizi di assistenza notturna per anziani (o minori) matura comunque 26 giorni di ferie all’anno. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26esimo della retribuzione media mensile.
Ore di straordinario:
Lo straordinario del badante notturno convivente è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25% se prestato oltre l’orario giornaliero
- del 50% se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00
- del 60% se prestato di domenica o in una giornata festiva
Giorni festivi:
Per quanto riguarda le festività, sono considerarsi tali le giornate riconosciute dalla legislazione vigente. In queste giornate il lavoratore che svolge il servizio di assistenza notturna osserverà il completo riposo. Le festività saranno retribuite 1/26esimo della retribuzione media mensile. Il CCNL non specifica se far godere la notte prima del giorno festivo o la notte stessa del giorno festivo.
Noi consigliamo, dove possibile, di applicare sempre la prima opzione.
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