Vorrei aprire un circolo ricreativo magari con una piccola attività commerciale (BAR) e, quindi, aprire la Partita IVA. Cosa devo fare? L’apertura è gratuita o devo pagare qualcosa?
Quando si decide di dar vita ad un circolo ricreativo e/o ad un’associazione,occorre innanzitutto redigere un atto Costitutivo ed uno Statuto.
Successivamente bisognerà recarsi presso l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il proprio domicilio fiscale e compilare il modello AA7/7 allegando copia, non ancora registrata, dell’atto costitutivo e dello statuto.
Una volta consegnati i documenti, l’Ufficio delle Entrate rilascia il certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita IVA con il numero identificativo.
La pratica di apertura è gratuita, se effettuata direttamente agli sportelli dell’Ufficio delle Entrate.
Dopo ciò bisognerà registrare c/o l’Ufficio del Registro l’atto costitutivo e lo statuto; quest’ultimo solitamente viene indicato come allegato dell’Atto Costitutivo.
Prima però di recarsi all’Ufficio del registro, bisognerà pagare l’imposta per la registrazione di atti, scritture private è pari a € 168,00 da versare attraverso l’apposito modello F23, con codice tributo 109T, c/o qualsiasi banca o posta.
Bisognerà altresì applicare sull’atto costitutivo una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 righe oppure ogni quattro pagine ( massimo 100 righe complessive, 25 per foglio) ed una marca da bollo sempre da € 14,62 sullo statuto se indicato nell’Atto Costitutivo come allegato.
In caso contrario si dovranno pagare due volte l’imposta di registro pari a € 168,00 e applicare le marche da bollo da € 14,62 anche sullo Statuto.
Si ricorda che tutto l’iter va fatto entro e non oltre i 20 giorni dall’avvio dall’attività.
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Vorrei sapere che differenza c’è tra Associazione Riconosciuta e Associazione non riconosciuta?
Si definiscono Associazioni Riconosciute le associazioni che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dallo Stato o dalla Regione.
Le Associazioni non riconosciute sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento; esse sono quindi prive di personalità giuridica. Questo però non implica che l’associazione non abbia una sua capacità giuridica.
Come si ottiene il riconoscimento?
Le associazioni riconosciute acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento, che è determinato dall’iscrizione al registro delle persone giuridiche. Tale registro è situato : per il riconoscimento nazionale, presso le prefetture; per il riconoscimento regionale, presso le regioni.
Riconoscimento Nazionale
Il riconoscimento dell’associazione deve essere richiesto con domanda sottoscritta dai rappresentanti legali dell’associazione, presentata alla prefettura di competenza, corredata da alcuni documenti necessari, che dimostrino il patrimonio dell’ente.
La prefettura rilascerà una ricevuta di attestazione della presentazione della domanda.
Per procedere al riconoscimento però, il prefetto dovrà verificare che l’associazione sia stata regolarmente costituita, che lo scopo indicato nello statuto sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione del fine.
La valutazione dei beni dell’ente dovrà essere effettuata su dati reali. Se tale verifica ha esito positivo, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche. In attesa del riconoscimento però l’associazione può svolgere tranquillamente la sua attività senza alcun divieto.
Nel caso in cui il prefetto individui ragioni che impediscano momentaneamente l’iscrizione dell’ente, ovvero necessiti di ulteriore documentazione, entro 120 giorni , invia comunicazione giustificata ai richiedenti, i quali nei 30 giorni successivi possono presentare documenti.
Se negli ulteriori 30 giorni il prefetto non comunica ai richiedenti il motivo del rifiuto, vale a dire non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
Riconoscimento Regionale
L’iter per il riconoscimento regionale prevede la presentazione dell’ istanza alla presidenza della giunta regionale competente del territorio corredata dai seguenti documenti:
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copia autentica atto costitutivo e statuto, |
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documenti comprovanti il conferimento della ricchezza e della sua entità ecc. |
Il riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
Come avviene l’iscrizione al registro delle persone giuridiche?
Il registro delle persone giuridiche si compone da due parti: una parte generale ove sono iscritte le persone giuridiche con solo l’indicazione del nome, ed una seconda parte più analitica dove, al momento della registrazione, oltre che alla denominazione, vengono elencate le seguenti informazioni:
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data dell’atto costitutivo |
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scopo; patrimonio; durata (qualora sia stata determinata) |
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sede della persona giuridica |
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cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è stata attribuita la rappresentanza. |
Per apportare delle modifiche di qualsiasi genere, alle associazioni qui iscritte, ovvero a quelle riconosciute il richiedente dovrà presentare, in carta libera, copia autentica della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
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Come avviene l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS?
Per beneficiare delle agevolazioni previste dal D.lgs. 460/97, gli enti no profit che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,
devono darne comunicazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di appartenenza in base al domicilio fiscale dell’ente.
Tale comunicazione, che ha carattere costitutivo ai fini della stessa qualificazione Onlus, si realizza solo dopo il controllo soggettivo ed oggettivo dei requisiti.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui sia l’atto costitutivo che lo statuto sono stati sottoscritti oppure l’atto costitutivo e lo statuto siano stati autenticati o registrati. Tale domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante e spedita mediante raccomandata in plico ovvero senza busta.
La stessa però può essere presentata in duplice copia direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente che ne restituisce una per ricevuta.
Per il controllo dei requisiti sopra citati, in allegato alla comunicazione di iscrizione all’anagrafe delle Onlus, bisognerà allegare la dichiarazione sostitutiva.
Se entro i termini previsti (40 giorni) la Direzione non provvede all’invio delle suddette comunicazioni l’interessato si intende iscritto all’anagrafe delle Onlus.
Potrebbe capitare che la direzione regionale necessiti di chiarimenti e quindi invii all’ente un questionario; se ciò accadesse si ha un allungamento dei termini per il controllo anticipato in quanto l’ente (associazione) avrà a disposizione altri 30 giorni per dare risposta alla direzione la quale entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la risposta procederà a comunicare l’esito all’interessato.
Riassumiamo in breve: |