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In questa pagina vengono riportati alcuni quesiti di carattere generale, che potranno essere utili al fine di chiarire dubbi o avere informazioni di interesse comune.
Attenzione!
Le risposte fornite in questa pagina si riferiscono a situazioni generiche e non possono in alcun modo sostituire un colloquio specifico. Gli autori declinano pertanto ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti.

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D.L. n. 223/2006: incassi e pagamenti professionisti
Relativamente alle disposizioni del nuovo Governo sugli obblighi e limitazioni fiscali per i professionisti, è vero che al di sopra dei 100 € non posso più utilizzare contanti per i pagamenti e che sono obbligato ad aprire un nuovo conto corrente solo per la mia attività?
Il recente D.L. n. 223/2006, conosciuto ormai come “manovra Prodi”, ha introdotto delle novità relativamente agli incassi e ai pagamenti dei professionisti. La nuova normativa si giustifica con la tendenza ad intensificare e rafforzare gli accertamenti, al fine di ridurre la possibilità di evasione ed elusione fiscale.
A questo proposito, incassi e pagamenti devono essere tracciabili e l’uso del contante deve essere limitato. La tracciabilità è imposta dall’uso, per i professionisti, di un conto corrente postale o bancario intestato al professionista stesso, dal quale sia possibile risalire alle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività.
Come si era erroneamente creduto in un primo momento, la norma non impone che il conto corrente sia riservato esclusivamente alle operazioni relative l’esercizio dell’attività, ma può tranquillamente essere usato per operazioni a titolo personale; inoltre, sul conto corrente devono essere ben visibili, e quindi transitare i prelevamenti per il pagamento delle spese, e non tutti i pagamenti delle stesse, come si pensava all’inizio.
Non è quindi vero che sia necessario aprire un nuovo conto, e nemmeno che i pagamenti in contanti non siamo permessi al di sopra dei 100 €. Il limite dei 100 € riguarda, infatti, gli incassi, mentre i compensi devono obbligatoriamente transitare sul conto corrente.
Si impone l’obbligo di riscossione mediante assegni non trasferibili o bonifici, oppure attraverso altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
Qui si impone una limitazione precisa all’uso dei contanti per l’incasso di compensi che è di € 1.000 a partire dall’agosto 2006 fino al 30 giugno 2007; di € 500 dal 01 luglio 2007 al 30 giugno 2008 ed € 100 a partire dal 01 luglio 2008.
Per i compensi di importi inferiori ai predetti limiti, è possibile ricevere denaro contante, anche se anche questi ultimi, è bene precisare, dovranno successivamente affluire sul conto corrente.

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D.L. n. 223/2006: rilevanza delle plusvalenze patrimoniali
Dopo aver venduto il vecchio PC che usavo per la mia attività professionale, mi è stato detto che, con la vendita, ho realizzato una plusvalenza e che questa si sommerà al mio reddito. E’ vero?
Sì, nel caso di differenza positiva tra il corrispettivo percepito ed il costo non ammortizzato del bene, nel suo caso del PC, si realizza una plusvalenza.
Inoltre, in seguito alle novità in materia fiscale introdotte dalla Manovra correttiva, e differentemente da quello che accadeva in precedenza, le plusvalenze patrimoniali relative ai beni strumentali diventano rilevanti anche ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo. In parole semplici, si sommano al reddito.
La novità è entrata in vigore il giorno della pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale, il 04/07/2006, ma, in assenza di ulteriori chiarimenti, si dovrebbe riferire a tutte le plusvalenze conseguite a partire dall’01/01/2006.
In base al D.L. n. 223/2006, la plusvalenza si somma al reddito nel caso in cui la stessa sia realizzata in seguito a cessioni a titolo oneroso, a risarcimenti per perdite o danneggiamenti oppure siano derivanti dalla destinazione ad uso personale o familiare, oppure, comunque, a finalità estranee all’esercizio della professione.
E’ confermato dall’Agenzia delle Entrate che le plusvalenze non possono essere rateizzate in più esercizi, ma devono essere rilevate nello stesso esercizio in cui si realizzano.
In presenza di beni a deducibilità limitata, come ad esempio un’autovettura, la plusvalenza si registra in misura corrispondente al rapporto tra gli ammortamenti dedotti fiscalmente e quelli calcolati complessivamente.
E’ esclusa, invece, la rilevanza fiscale delle plusvalenze riferite a beni immobili, opere d’arte, d’antiquariato e da collezione, in relazione al fatto che il costo d’acquisto non è ammortizzabile.
La stessa normativa si estende, naturalmente anche alle minusvalenze realizzate e derivanti da beni strumentali.

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D.L. n. 223/2006: deducibilità prestazioni alberghiere e di ristorazione
Sono un professionista e spesso sono lontano dal mio luogo di lavoro. Ero a conoscenza della precedente normativa che prevedeva la deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti con una limitazione del 2% da calcolarsi sul reddito, mentre ho sentito che con il nuovo D.L. le stesse spese possono essere totalmente dedotte. Come devo comportarmi?
La limitazione del 2% scompare solo ed esclusivamente per le spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente per conto del professionista e da quest’ultimo addebitate in fattura, che possono essere interamente dedotte.
Resta, invece, per le stesse spese sostenute direttamente dal professionista ed addebitate, a titolo di rimborso, al proprio cliente.
A quanto traspare dalla domanda, quindi, la deducibilità delle spese da lei sostenute dovrebbe essere possibile ancora nel solo limite del 2% dei compensi.
Per rendere applicabile la nuova normativa anche nel suo caso, dovrebbe seguire tutta una serie di adempimenti che le cercherò di sintetizzare.
Innanzitutto, il documento di spesa dovrà essere intestato al committente, e dovrà indicare il nominativo del professionista che ha usufruito della prestazione.
In secondo luogo, il committente dovrà comunicare al professionista l’ammontare della spesa sostenuta, inviandogli una copia del documento fiscale.
Successivamente, il professionista emetterà fattura, sommando al compenso l’ammontare delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal committente, che andranno a formare sia l’imponibile del contributo previdenziale, sia quello della ritenuta d’acconto.
Alla fine, quindi, le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione concorreranno sì alla formazione del reddito, quale teorico compenso “in natura”, ma saranno da considerarsi interamente deducibili quali componenti negativi del reddito.

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D.L. n. 223/2006: utilizzo perdite di lavoro autonomo
Se in un periodo d’imposta il mio reddito professionale chiude in negativo, posso portare tale perdita in diminuzione di altre tipologie di reddito sottoposte a tassazione?
Il D.L. del 4 luglio 2006 (n. 223 – comma 27) modifica l’art. 8 del TUIR che disciplinava la materia, ed impone che non sia più consentito portare in diminuzione del reddito complessivo le perdite maturate nell’ambito di un’attività professionale o da un imprenditore in regime di contabilità semplificata.
Nel suo caso, è prevista la sola possibilità di scomputare negli anni successivi le perdite derivanti dall’esercizio della professione da redditi della medesima natura, e, quindi, unicamente professionali o imprenditoriali.
Per poter effettuare anche questa operazione, è però necessario seguire le precise indicazioni contenute nella normativa.
Innanzitutto, la compensazione può essere effettuata per un importo che trovi capienza sì negli esercizi successivi, ma non in un arco di tempo superiore ai cinque esercizi seguenti il conseguimento del risultato negativo.
Nel caso in cui le perdite siano state realizzate nei primi tre periodi di imposta, possono essere utilizzate senza limiti temporali.
La nuova normativa presuppone che le modifiche siano applicabili a partire dal periodo d’imposta 2006, quindi già in sede di elaborazione del Modello Unico 2007.
I redditi di natura diversa andranno tenuti distinti, non essendo più possibile sottrarre le perdite professionali dal reddito complessivo nell’anno di realizzo.

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D.L. n. 223/2006: novità in materia di accertamento da studi di settore
Svolgo l’attività di medico. Durante l’elaborazione del Modello Unico 2006, nel momento di valutare la congruità degli studi di settore compilati relativi alla mia attività, per la prima volta sono risultato non congruo agli indici.
E’ vero che mi devo per forza adeguare, se non voglio far scattare un accertamento?
Purtroppo la recente Manovra correttiva modifica con decorrenza retroattiva, ossia proprio dal periodo d’imposta 2005, le modalità di utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento.
Questo vuol dire che tutti i contribuenti, come lei, soggetti all’applicazione degli studi, con effetto già dal 2005, e quindi in sede di elaborazione del Modello Unico 2006, sono accertabili nel caso in cui si verifichi uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli presunti dall’Amministrazione finanziaria.
In termini pratici, qualsiasi contribuente non congruo, sia esso persona fisica o società, con volume d’affari fino a 5.164.569 €, per il quale siano stati approvati gli studi di settore e per il quale non ricorrano cause di esclusione o di inapplicabilità, è direttamente accertabile.
Il controllo scatta se anche per un solo periodo d’imposta si risulta non congrui e non si provvede ad adeguarsi al ricavo puntuale indicato dall’Amministrazione finanziaria attraverso il programmo Gerico.
Viene soppressa, quindi, la regola del 2 su 3 per l’operatività dell’accertamento.
Gli uffici potranno emettere un atto di accertamento basato sugli studi di settore, senza dover appurare che per il contribuente si siano verificate le condizioni dei due periodi di imposta su tre.
Il Decreto si applica nei confronti di qualsiasi contribuente non congruo, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto.
L’unico modo per non far scattare l’accertamento, sembra essere quello di adeguarsi agli indici, anche se non è ancora del tutto chiaro se il controllo possa comunque scattare anche in caso di adeguamento.
Considerato l’effetto del tutto penalizzante della nuova norma, è prevista, per il solo anno d’imposta 2005, la possibilità di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore entro il termine di presentazione del Modello Unico 2006, ossia entro il prossimo 31 ottobre 2006. Bisogna, però, sottolineare che molti studi non sono ancora definitivi, ma in fase di monitoraggio e, quindi, non possono essere utilizzati ai fini accertativi dall’amministrazione finanziaria.

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D.L. n. 223/2006: versamenti telematici dal 01/10/2006
Da quando ho aperto Partita Iva come professionista, al momento di liquidare le imposte, ho sempre portato il modello F24 pre-compilato dal mio commercialista in banca per il pagamento. Ho sentito, però, che a partire da gennaio 2007 questa modalità non sarà più possibile, ma dovrò effettuare il pagamento tramite il commercialista. Come devo procedere?
All’interno delle recente Manovra correttiva, il D.L. 223/2006, sono state previste nuove disposizioni finalizzate ad incrementare l’utilizzo dello strumento telematico.
A partire dal 01/10/2006, tutti i soggetti titolari di Partita Iva, per assolvere ai pagamenti delle imposte sui redditi, delle ritenute alla fonte, delle liquidazioni periodiche del saldo dell’Iva e, dei contributi previdenziali, dovranno utilizzare il servizio telematico.
Tale procedura entrerà in vigore già dal 01/10/2006.
Sono previste diverse modalità per effettuare i versamenti.
E’ possibile utilizzare il servizio F24 on-line, che permette di effettuare direttamente la compilazione del modello F24, senza transitare attraverso un’azienda di credito. A tal fine è necessario disporre del codice PIN da richiedere all’Agenzia delle Entrate.
Una via alternativa è quella di utilizzare il servizio F24 cumulativo, a disposizione degli intermediari abilitati i quali, dopo aver compilato tramite procedura informatica il modello, procederanno all’addebito sul conto indicato dal cliente.
Questa seconda modalità richiede la stipula di una specifica convenzione tra l’intermediario e l’Agenzia delle Entrate, il conferimento all’intermediario dell’incarico e dell’autorizzazione a trasmettere telematicamente il modello F24.
L’intermediario dovrà essere, inoltre, in possesso dell’autorizzazione da parte del contribuente per l’addebito di quanto dovuto.
Ora, con un recente comunicato, l’Agenzia ha ammesso la possibilità di utilizzare il servizio home banking offerto da alcune aziende di credito; naturalmente, tale strumento richiede la disponibilità di un conto corrente presso una banca.

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Oneri deducibili: contributi per domestici
In sede di dichiarazione, possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi per domestici che ho versato durante l’anno alla signora che assiste mia madre, che è anziana e non può restare sola?
I contributi previdenziali versati all’INPS a favore di colf, assistenti alle persone anziane (comunemente chiamate badanti) e baby sitter, sono considerati oneri deducibili.
Precisamente, nella Sezione II del Quadro RP del Modello Unico 2006 è prevista la loro deducibilità dal reddito complessivo.
Nel rigo devono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati nell’anno 2005, fino ad un importo massimo di 1.549,37 €.
In linea generale, pertanto, la deduzione riguarderà i contributi del quarto trimestre 2004, pagati a gennaio 2005, quelli del primo, secondo e terzo trimestre 2005, pagati, rispettivamente, ad aprile, luglio ed ottobre 2005.
Nel suo caso, la signora presta servizio presso la mamma, ma i contributi sono da lei versati. Spetterà quindi a lei, in sede di elaborazione della dichiarazione, la possibilità di detrarre tali contributi, tenendo ben presente che, però, la quota di contributi deducibile è esclusivamente quella a carico del datore di lavoro.
Questo significa che, se il datore di lavoro non ha trattenuto la quota di contributi a carico del lavoratore, questa parte non potrà essere in nessun modo recuperata, anche se solo in minima parte, con la dichiarazione dei redditi.

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Oneri detraibili: erogazioni alle ONLUS
Sono detraibili i contributi versati ad associazioni di volontariato ONLUS? Se così fosse, per essere detraibili, il pagamento può essere documentato da una semplice ricevuta?
Sì, sono detraibili le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni internazionali, umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti, ma anche amministrazioni pubbliche o associazioni sindacali di categoria, espressamente indicate in un Decreto del Governo.
Si ha diritto alla detrazione per un importo non superiore a 2.065,83 €.
Il pagamento può essere documentato da una ricevuta, a patto che tale ricevuta, rilasciata dalla ONLUS o dagli altri soggetti prima indicati, riporti, quale modalità di pagamento, il versamento tramite banca, posta, o altri sistemi previsti, come bancomat, carte di credito, assegni bancari e circolari.
E’ bene precisare che le quote versate per l’iscrizione ad associazioni di volontariato ONLUS, o per l’acquisto di beni e servizi inerenti l’attività delle stesse ONLUS, non sono detraibili.
Qualora, invece, si intenda versare contributi associativi in favore dei soci ad enti di mutuo soccorso, l’importo detraibile non deve superare 2.065,83 €.
E’ importante sapere che la detraibilità dell’importo non è l’unica possibilità; a partire dal 17 marzo 2005 è possibile scegliere di dedurre lo stesso importo nel limite del 10% del reddito complessivo e in massima misura fino a 70.000,00 €.

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Dichiarazione ICI in caso di successione
Dopo la morte di uno zio, ho ereditato, quale unico nipote, una casa in montagna. Ho già predisposto la Dichiarazione di successione, devo presentare anche la Dichiarazione ICI per comunicare al comune la variazione?
Quando si eredita un immobile, nel suo caso la casa in montagna, è necessario solamente predisporre la Dichiarazione di successione entro i termini previsti dalla legge.
Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono, infatti, esonerati dall’obbligo di presentare anche la Dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.
Spetta agli Uffici delle Entrate competenti a ricevere la Dichiarazione di successione, trasmetterne una copia a ciascun comune ove sono ubicati gli immobili per comunicare la variazione della proprietà.

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Ritenute d'acconto
Ho appena aperto P. Iva come professionista. Il mio committente mi ha detto che devo esporre in fattura, oltre all’Iva, anche la ritenuta d’acconto. Di cosa si tratta? 
Il suo committente l’ha informata correttamente; la ritenuta d’acconto, che riguarda esclusivamente i redditi prodotti dalle persone fisiche, deve essere esposta in fattura e, nel suo caso, sarà da calcolare in percentuale del 20%.
In pratica, con il termine “ritenuta d’acconto” si intende la parte di compenso che il committente trattiene a chi ha svolto il lavoro, e versa direttamente allo Stato quale acconto delle imposte dovute dal professionista che ha prestato la propria opera. Il sistema delle ritenute d’acconto non costituisce una forma di imposizione a sé stante, bensì un prelievo che, così attuato, consente di anticipare nel tempo la riscossione dell’imposta.
Si crea, allora, una contrapposizione di interessi tra il soggetto che effettua il pagamento, denominato sostituto d’imposta, ed il soggetto che lo percepisce, obbligando il primo ad effettuare una dichiarazione nominativa di tutti i compensi assoggettati a ritenuta. E’ possibile così controllare che il percipiente non tenti di far sfuggire questi introiti, in sede di dichiarazione dei redditi.
Le ritenute d’acconto sono un’anticipazione dalle imposte dovute dal lavoratore autonomo, e vengono conguagliate in occasione della determinazione delle imposte calcolate sul reddito complessivo.
Per questo motivo la legge fiscale stabilisce espressamente l’obbligo di rivalsa, cioè di addebito della ritenuta al professionista.
Se anche il cliente provvede regolarmente a versare all’Erario la ritenuta, ma non la trattiene al professionista, è punito con una sanzione.

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Modello F24
Cos’è il modello F24?
Il Modello F24 è una delega di pagamento unificato da utilizzare per il versamento delle imposte, che può essere presentato presso gli sportelli di qualunque concessionario, banca convenzionata o agenzie postali.
Il Modello F24 riporta su distinte sezioni gli importi a debito o a credito per il Fisco, l’INPS, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti previdenziali ed assicurativi.  Consente al contribuente di effettuare, con una sola operazione, il pagamento delle somme dovute, o l’eventuale compensazione del debito con eventuali crediti.
Oltre che in contanti, il pagamento può essere effettuato, presso gli sportelli abilitati, con carte di credito e BANCOMAT; con assegni bancari o circolari, presso le banche e le agenzie postali; con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
E’ possibile anche pagare via Internet con F24 on-line, a condizione che il contribuente possegga un codice Pin (da richiedere sul sito dell’Agenzia) e sia titolare di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate.
Effettuare i pagamenti in via telematica è un vantaggio per il contribuente: il versamento, infatti, può essere eseguito anche prima della scadenza; la banca provvederà, poi, ad effettuare il bonifico nella data indicata dal contribuente e, comunque, con valuta alla data di scadenza.

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Saldo annuale IVA
Il saldo annuale IVA da pagare entro marzo deve essere obbligatoriamente versato in unica soluzione o può essere rateizzato?
Il 16 marzo 2006 è il termine ultimo per il versamento in unica soluzione del saldo IVA annuale a mezzo F24. Tale versamento non deve obbligatoriamente avvenire in unica soluzione.
Il contribuente può, infatti, optare per tre soluzioni di rateizzazione:

  • Può dilazionare il pagamento a partire dal 16/03/2006, per un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16/03/2006 al 16/11/2006); in questo caso, ogni singola rata deve essere aumentata dello 0,50% mensile.

  • Può far slittare il pagamento al 20 giugno, in corrispondenza delle scadenze delle imposte, maggiorando l’importo dello 0,40%, moltiplicato per i mesi o frazione di mese successivo al 16 marzo; la facoltà è quella di rateizzare l’importo maggiorato fino a sei rate, alle quali verranno sommati interessi per la dilazione.

  • Con una ulteriore maggiorazione della 0,40%, il versamento può essere spostato dal 21 giugno al 20 luglio, con la possibilità di rateizzare ulteriormente la cifra sino a cinque rate, comprensive di interessi di dilazione.

Iscrizione Registro Imprese
Ho aperto una nuova attività economica come autotrasportatore. Anche se non vendo niente e trasporto solo merci, mi hanno detto che mi devo iscrivere ugualmente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. E’ vero? Con quale criterio è richiesta, allora, tale iscrizione?
Sì, quello che le è stato riferito è corretto; la sua attività di autotrasportatore prevede l’iscrizione al Registro delle Imprese in Camera di Commercio.
Le Camere di Commercio, infatti, nella loro funzione di Anagrafe delle Imprese, raccolgono i dati relativi alla vita di ogni azienda attraverso il Registro delle Imprese. Ogni impresa, sia collettiva che individuale, è tenuta ad iscriversi nel registro e a trasmettere le notizie che riguardano il suo assetto societario e le eventuali modificazioni, attraverso il deposito degli atti societari e delle variazioni.
L’iscrizione in Camera di Commercio è disciplinata dall’art. 2195 del Codice Civile.
Il termine “Camera di Commercio” non deve trarre in inganno.
In base all’articolo del Codice Civile, infatti, l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio non è prevista, come solitamente si pensa, solo per chi venda dei beni, ma è richiesta per le attività economiche di produzione di beni e servizi, di intermediazione nella circolazione dei beni, di trasporto di cose e persone per terra, acqua e aria. Si aggiungono a queste le attività bancarie, assicurative ed ausiliarie alle stesse, nonché le attività agricole.

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Deducibilità spese consumo pasti per agenti e rappresentanti di commercio
Sono un agente di commercio e spesso mi capita di mangiare in bar e ristoranti, anche in compagnia dei clienti. Posso dedurre queste spese in sede di determinazione del reddito d’impresa?
Nel caso in esame, il costo sostenuto per la somministrazione di alimenti e bevande è inerente all’attività d’impresa esercitata, quella, cioè, di agente di commercio.
Tale spesa è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Non bisogna dimenticare, però, che è di fondamentale importanza che la documentazione di tali spese sia corretta. A questo titolo, va rilevato che possono ritenersi documenti idonei, ai fini della deduzione dal reddito d’impresa, sia la fattura che la ricevuta fiscale, a patto che la stessa venga compilata con i dati identificativi del beneficiario della somministrazione: è bene, quindi, richiedere subito tali documenti e controllare che i dati siano inseriti correttamente.
Le spese sono deducibili sia che l’agente consumi i pasti da solo o in compagnia di clienti.
Se, infatti, l’agente consuma un pasto da solo in ristoranti ubicati nelle vicinanze dell’ufficio, della sede della ditta o della zona di esclusiva indicata nel mandato di agenzia, le relative spese sono interamente deducibili. E’ meglio non abusare, comunque, di questa possibilità: è consigliabile non chiedere la deduzione delle spese sostenute sabato o domenica se l’attività lavorativa non viene svolta in tali giorni.
Nel caso in cui i pasti siano consumati da più persone, le relative spese si possono configurare quali spese di rappresentanza e sono ammesse in deduzione nella misura di 1/3 del loro ammontare in cinque anni.

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Gestione Separata INPS
Ho aperto Partita Iva, ma la mia attività professionale è senza cassa di previdenza e non richiede iscrizione ad alcun albo professionale. Quale forma di previdenza è prevista e come si versano i contributi?
Per i redditi da lavoro autonomo in questione, e quindi senza cassa di previdenza e senza albo professionale, è richiesta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, che identifica, in tutto e per tutto, una forma di previdenza obbligatoria.
Si tratta di un contributo introdotto con la riforma del sistema previdenziale del 1995, che riguarda alcune categorie di lavoratori autonomi, la cui attività non è coperta da assicurazione previdenziale, e per i quali vi è l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale istituita presso l’INPS.
Per il 2006, l’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata, privi di altra tutela assistenziale, è fissata al 18,20% per i redditi annui fino a 39.297 € e al 19,20% per i redditi che superano tale limite.
Nelle percentuali è compreso il contributo della 0,50% per le assistenze di maternità/paternità, l’assegno per il nucleo familiare e la malattia in caso di ricovero ospedaliero.
Si ricorda che, qualora il contribuente fosse titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o invalidità, l’ammontare del contributo sarebbe del 15%, mentre per i contribuenti iscritti ad altro fondo pensionistico obbligatorio o titolari di pensione di reversibilità, la percentuale resta fissa in misura del 10%.
E’ bene sapere che è previsto un aumento progressivo dell’aliquota contributiva dello 0,20% ogni anno, fino a raggiungere il 19% nel 2012.
Il versamento dei contributi, calcolati sul reddito netto, avviene in concomitanza delle scadenze fissate per il versamento delle imposte in sede di Dichiarazione, quindi a Giugno (saldo e primo acconto) e a Novembre (secondo acconto).

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Destinazione del 5‰ dell’IRPEF a favore di volontariato, ricerca o attività sociali
Ho sentito parlare, in merito alla Finanziaria 2006, della destinazione del 5‰ dell’IRPEF. Di cosa si tratta? Come posso scegliere di destinarlo alla ricerca o al volontariato? Posso ancora destinare l’8‰?
La Finanziaria approvata per il 2006 ha previsto, in via del tutto sperimentale e provvisoria, la possibilità, per il contribuente, di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di ONLUS, Università, Enti ed Associazioni impegnate nel volontariato, nella ricerca scientifica, nella ricerca sanitaria o in attività sociali e che abbiano presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 10/02/2006, la domanda di iscrizione all’apposito elenco gestito dall’Agenzia delle Entrate, che è già disponibile e consultabile sul sito dell’Agenzia stessa.
La disposizione, riferita all’anno 2006, va applicata al periodo d’imposta 2005, quindi il 5‰ potrà essere devoluto agli enti sopra citati già con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2006.
Per permettere al contribuente di esprimere una scelta, sono state introdotte alcune modifiche al Modello 730, all’UNICO 2006 Persone Fisiche e al Modello CUD 2006. E’ bene sottolineare, però, che a differenza della destinazione dell’8‰, la mancata scelta del contribuente in merito al 5‰ comporta che nulla venga destinato agli enti interessati.
Il contribuente potrà così:

  • Non esprimere alcuna preferenza
  • Devolvere il 5‰ ad uno dei settori interessati, firmando il riquadro relativo
  • Devolvere il 5‰ ad un Ente o Associazione specifico tra quelli in lista, indicando il codice fiscale dell’ente/associazione scelta tra quelli in elenco

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Come pagare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
In seguito al controllo formale dei documenti relativi alla Dichiarazione dei Redditi, i miei versamenti delle imposte sono risultati errati. Devo quindi pagare l’importo esposto nella Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Come posso fare?
Nel caso in cui il contribuente non trovi la documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, non riesca a provare la correttezza dei dati inseriti in Dichiarazione, o semplicemente non riesca a dimostrare che le somme oggetto della comunicazione siano già state versate o compensate, dovrà procedere alla liquidazione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi richiesti dall’Agenzia.
I pagamenti dovranno essere effettuati presso le banche, gli uffici postali o il concessionario per la riscossione, con il modello F24 pre-compilato (l’importo in esso tiene già conto della sanzione ridotta) allegato alla comunicazione.
Il contribuente può scegliere di versare la somma interamente, oppure compensarla con eventuali crediti; in questo caso, dovrà presentare un nuovo modello F24 nel quale, nella sezione “erario” indicherà il codice tributo 9001 per le somme da versare in base al controllo automatico, o 9006 per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale; è bene non dimenticare di inserire il codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento indicati nel modello di pagamento pre-compilato allegato alla comunicazione.
E’ molto importante sottolineare che gli importi richiesti dall’Agenzia con la comunicazione non possono essere rateizzati, a meno che non si attenda la notifica della cartella di pagamento e perdendo, così, la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte.

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Comunicazione Agenzia delle Entrate per richiesta verifica documenti
Ho ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che mi richiede la presentazione della documentazione relativa agli oneri deducibili inseriti nella dichiarazione dei redditi. Di che cosa si tratta? Cosa devo fare?
La comunicazione inviata riguarda l’esito del controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d’imposta presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999 ed effettuato ai sensi dell’art. 36 ter. Del D.P.R. n.600 del 1973.
Con tale controllo, l’Agenzia delle Entrate verifica la conformità dei dati esposti in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente. Ciò che viene effettuato, è un esame di merito di tale documentazione; il contribuente potrà comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, dei premi, contributi, crediti d’imposta e ritenute dichiarati. A tal fine, ricordiamo una cosa molto importante: il contribuente è tenuto alla conservazione dei documenti probatori dei dati dichiarati fino alla scadenza del termine previsto per l’accertamento.
All’arrivo della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano incongruenze tra i dati in suo possesso e quanto esposto in dichiarazione.
Nel caso in cui i documenti non provino la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente si rifiuta di rispondere a tale invito, lo stesso riceverà una comunicazione degli esiti del controllo formale, contenente la richiesta delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

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Comunicazione Annuale Dati Iva
Quali dati vanno inseriti nella Comunicazione Annuale Dati Iva? Chi è in obbligo di presentare tale comunicazione? Quando e come trasmetterla all’Agenzia delle Entrate?Questo tipo di comunicazione riguarda l’esito del controllo automatico, effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e 554 bis del D.P.R. n.633 del 1972, sulle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1999; l’amministrazione finanziaria svolge, infatti, un’attività di controllo continua sulle dichiarazioni e sui versamenti di imposta che vengono effettuati dal contribuente.
Le comunicazioni provengono dall’Agenzia delle Entrate ed evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o, come nel quesito in esame, l’eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti).
Dall’anno 2000, l’Agenzia delle Entrate, prima di far recapitare al contribuente un’intimazione esecutiva, preavvisa con una apposita comunicazione, che gli dà la possibilità di pagare le somme a titolo d’imposta, di sanzioni ed interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, usufruendo di uno sconto sulla sanzione, oppure di rendere note all’ufficio le ragioni per cui ritiene di non dover pagare (per esempio, addebito errato o pagamento del tributo oggetto della comunicazione già effettuato in precedenza).
In molti casi, quindi, l’invio della comunicazione permette di sanare in via bonaria eventuali incongruenze ed evitare l’emissione delle cartelle, con il relativo contenzioso, sempre che il contribuente produca una documentazione in grado di dimostrare la sua posizione regolare.
Se, al termine dei controlli, risultano imposte o contributi ancora dovuti e, quindi, da versare, gli importi vengono addebitati al contribuente insieme agli interessi e ad una sanzione.
Nel caso in cui il contribuente non risponda alla comunicazione oppure l’ufficio, dopo aver ascoltato le sue ragioni, confermi l’addebito e il contribuente non paghi quanto richiesto, la pratica diviene esecutiva.

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Comunicazione Annuale Dati Iva
Quali dati vanno inseriti nella Comunicazione Annuale Dati Iva? Chi è in obbligo di presentare tale comunicazione? Quando e come trasmetterla all’Agenzia delle Entrate?
La Comunicazione Annuale Dati Iva riepiloga le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate nel corso dell’anno, al fine di determinare l’Iva a debito o a credito. La Comunicazione Annuale Dati Iva nasce con il fine di permettere il calcolo delle risorse, che ciascun stato membro della Comunità Europea è tenuto a versare nel bilancio comunitario.
La Comunicazione non ha natura dichiarativa e non è finalizzata in alcun modo a determinare l’imposta dovuta dal contribuente; conseguentemente (in base all’ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97), il mancato invio, oppure la trasmissione di dati incompleti o errati, non comporta l’irrogazione di sanzioni per infedele od omessa dichiarazione, ma sanzioni amministrative che vanno da € 258,00 a € 2.065,00. Non è neppure prevista la possibilità di integrare o rettificare eventuali errori od omissioni: i dati corretti verranno, poi, riportati in sede di Dichiarazione Annuale Iva.
L’obbligo di presentazione scatta per tutti i titolari di Partita Iva tenuti alla presentazione, in sede di Dichiarazione dei Redditi, della Dichiarazioni Annuale Iva, anche nel caso in cui non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche o non abbiano effettuato operazioni imponibili nel 2005, con un volume d’affari superiore a € 25.822,84.
La Comunicazione Annuale Dati Iva deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 28/02/200

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Dichiarazione di successione
Quali sono i principali documenti necessari per avviare la pratica ?
I documenti necessari sono:

Certificato di morte.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Da richiedere in Comune.

Certificato di residenza alla data del decesso. Da richiedere in Comune.

Misure catastali dei terreni e dei fabbricati. Da richiedere al Catasto.

Certificato di destinazione urbanistica dei terreni. Da richiedere in Comune.

Copia dei rogiti e di eventuali precedenti dichiarazioni di successione.

Fotocopia delle carte d'identità e dei codici fiscali del de cuius e degli eredi.

Ravvedimento operoso
Un contribuente ha omesso di presentare in banca un F24 nei tempi previsti e di versare le imposte. Può ravvedersi, sanando la sua posizione?
Il contribuente che non ha versato entro i termini di legge previsti le imposte, può mettersi in regola pagando sanzioni ridotte mediante l’istituto del ravvedimento operoso, prima delle verifiche dell’ufficio.
In caso di omesso versamento entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione (da calcolare sull’importo) è del 3.75%.
Nel caso in cui l’omesso versamento avvenga oltre 30 giorni dalla data della regolare scadenza, la sanzione da applicare è del 6%.
Oltre alle sanzioni sopra descritte, vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo “giorno per giorno”, sulla sola imposta: in questo caso la percentuale da applicare dal 01/01/2004 è del 2,5% (Decreto Ministeriale 10.12.2003).

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Regime per le nuove iniziative produttive
Nel corso dell’anno 2005, un contribuente, che aveva aderito al regime per le nuove iniziative produttive, si accorge di aver superato il limite relativo ai ricavi/compensi. Quando avviene la decadenza dal regime agevolato?
Nel caso in cui, nel corso del 2005, siano conseguiti ricavi/compensi per un importo complessivo superiore ai limiti previsti (€ 30.987,41 o € 61.974,83), il contribuente decade dal regime agevolato; a seconda, però, dell’entità del superamento, è diverso il momento in cui si verifica tale effetto.
Se ricavi/compensi sono compresi fra € 30.987,41 e € 46.481,12, infatti, la decadenza si verifica dal periodo d’imposta successivo al superamento (nel nostro caso nel 2006). Mentre se ricavi/compensi sono maggiori a € 46.481,12 la decadenza si verifica nel periodo d’imposta in cui avviene il superamento (nell’esempio, il 2005).

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Apertura Partita IVA
Vorrei avviare un’attività economica di tipo autonomo e, quindi, aprire la Partita IVA. Cosa devo fare? L’apertura è gratuita o devo pagare qualcosa?
Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all’Amministrazione finanziaria presentando un’apposita dichiarazione entro 30 giorni dell’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.
È necessario recarsi presso l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il proprio domicilio fiscale e compilare il modello AA9/7, se si intraprende l’attività in forma di ditta individuale. Questo modello è distribuito presso l’Ufficio delle Entrate o può essere scaricato dal sito dell’Agenzie delle Entrate e richiede l’inserimento dei dati anagrafici e quelli relativi all’attività da esercitare.
Il titolare deve esibire un documento di riconoscimento.
Una volta consegnati i documenti, l’Ufficio delle Entrate rilascia il certificato di attribuzione della Partita IVA con il numero identificativo.
La pratica di apertura è gratuita, se effettuata direttamente agli sportelli dell’Ufficio delle Entrate.

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Detrazione IVA veicoli
Ho acquistato con Partita IVA un’autovettura. L’IVA è ammessa in detrazione?
La Legge 23.12.2005, n. 266 comma 125 prevede un regime di detrazione parziale dell’IVA relativa all’acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli quali, per esempio, autovetture per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, ciclomotori, motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.
Se fino all’anno 2005 la percentuale di detrazione era fissata al 10%, nel 2006, con la nuova finanziaria, la suddetta percentuale è stata elevata al 15% (mentre per gli autoveicoli elettrici rimane fissata al 50%).

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Mancata presentazione F24 a zero
Un contribuente ha dimenticato di presentare in banca, per il timbro, un F24 con saldo a zero, come si deve comportare?
La mancata presentazione di un F24, entro i termini previsti, comporta l’insorgere di una posizione irregolare e, di conseguenza, l’irrogazione di sanzioni.
Il contribuente può, tuttavia, sanare la posizione irregolare presentando l’F24 e pagando una sanzione pari a € 32,00.

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Agevolazioni regime per le nuove iniziative produttive
Quali sono le agevolazioni fiscali connesse al regime per le nuove iniziative produttive?
Per i soggetti che aderiscono al regime delle nuove iniziative produttive sono previste diverse agevolazioni:

Al reddito d’impresa o di lavoro autonomo si applica un’imposta sostitutiva in misura pari al 10%
Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, ma obbligo di conservazione dei documenti contabili
Esonero dalle liquidazioni e dai versamenti IVA periodici, ma obbligo di corresponsione in unica soluzione con il versamento a saldo
Esonero dal versamento dell’acconto IVA
Esonero dal versamento di addizionale comunale e regionale IRPEF
Esonero dalla ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta (previa comunicazione al sostituto di una dichiarazione attestante che i redditi percepiti saranno soggetti ad imposta sostitutiva)

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Regime per le nuove iniziative produttive
Dovrei aprire la Partita IVA, posso aderire al regime per le nuove iniziative produttive?
Il regime per la nuove iniziative produttive, disciplinato dall’art. 13, Legge n. 388/2000, può essere usufruito dalle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa. È bene precisare che, quindi, la stessa attività non dovrebbe mai essere stata svolta in precedenza dal contribuente, nemmeno in qualità di lavoratore dipendente od occasionale.
L’applicazione del regime agevolato è subordinato alla presentazione di un’apposita comunicazione in sede di dichiarazione di inizio attività e può durare, al massimo, tre anni (il primo periodo d’imposta più i due successivi).
Il regime può essere applicato se, in ciascun anno, il reddito non supera: € 30.987,41 in caso di esercizio dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa, oppure € 61.974,83 se le imprese hanno per oggetto altre attività.

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Studi di settore
Tutti i contribuenti sono tenuti alla compilazione degli studi di settore?
Esiste un elenco degli studi di settore approvati corredato da codice e descrizione dell’attività economica, aggiornata in base alla nuova classificazione Atecofin 2004, in vigore dal 1° gennaio 2004. Attualmente sono 206 gli studi approvati: questo numero aumenta di anno in anno, in quanto l’Amministrazione Finanziaria sta operando per monitorare ogni tipologia di attività economica.
Vi sono, inoltre, cause di esclusione dall’applicazione degli studi, quali:

Ricavi o compensi dichiarati superiori a € 5.164.569
Determinazione del reddito con criteri forfetari
Anno di inizio o cessazione dell’attività
Modifica in corso d’anno dell’attività esercitata
Venditori a domicilio
Periodi di non normale svolgimento dell’attività

Definizione: studi di settore
Cosa sono gli studi di settore?
Gli studi di settore sono uno strumento utilizzato dall’Agezia delle Entrate per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dallen singole attività economiche. La disciplina degli studi di settore è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 62 bis del D.L. 30.08.1993 n. 331, convertito dalla legge 29.10.1993 n. 427.
Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati sia di carattere fiscale, che di tipo “strutturale”, concernenti l’attività ed il contesto economico in cui questa si svolge; gli studi si presentano sotto la forma di “questionario”. L’espressione “studi di settore” identifica, quindi, sia un procedura di calcolo, che una procedura di ausilio per l’accertamento; inserendo nel software Gerico i valori delle variabili contabili ed extracontabili richieste, si attesta la congruità, cioè che ricavi o compensi del contribuente siano pari, almeno, al valore puntuale di riferimento calcolato, e la coerenza, ossia la correttezza dei comportamenti connessi ai principali indicatori economici caratterizzanti l’attività svolta.

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Detrazione interessi passivi relativi a mutui per abitazione principale
Un contribuente intende contrarre un mutuo per l’acquisto della prima casa.
Gli interessi passivi relativi a tale mutuo possono beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi?

L’art. 15, comma 1, lett. B) e comma 1-ter, TUIR prevede la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi (e relativi oneri accessori) corrisposti in relazione a mutui ipotecari contratti per l’acquisto e costruzione/ristrutturazione dello stesso.
In particolare, in caso di acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta a condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione principale da parte del proprietario i dei suoi familiari entro 1 anno dall’acquisto; inoltre, l’acquisto stesso deve essere avvenuto nell’anno antecedente o successivo la stipula del contratto di mutuo.
È importante sottolineare, come precisa la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 20.04.2005 n. 15/E, che, in caso di stipulazione di un contratto di mutuo di ammontare superiore al costo di acquisto dell’immobile, la detrazione non spetta sull’intero ammontare degli interessi passivi pagati nell’anno, ma è riconosciuta in proporzione al rapporto tra il costo di acquisto dichiarato ed il capitale concesso in mutuo.

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