COME AVVIARE UN’ATTIVITÀ ECONOMICA
Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre adempiere alle seguenti formalità:
Agenzia delle Entrate
Il primo passo da compiere è la segnalazione all’Amministrazione finanziaria mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.
E’ necessario recarsi presso l’Ufficio delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il proprio domicilio fiscale, e compilare il modello AA9/8 se si intraprende un’attività in forma di ditta individuale, oppure il modello AA7/8 se si intraprende un’attività in forma diversa da persona fisica.
Questi modelli sono distribuiti presso l’Ufficio delle Entrate, possono anche essere scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate e richiedono l’inserimento dei dati anagrafici e relativi all’attività da esercitare.
Il titolare deve esibire, naturalmente, un documento di riconoscimento.
Una volta presentati tutti i documenti, l’Ufficio delle Entrate rilascia il Certificato di Attribuzione della Partita IVA contenente il numero identificativo.
La pratica di apertura è gratuita, se effettuata direttamente agli sportelli dell’Ufficio delle Entrate.
Camera di Commercio
In caso di avvio di un’attività di impresa, la pratica può essere svolta direttamente presso la Camera di Commercio.
Le Camere di Commercio, infatti, nella loro funzione di Anagrafe delle Imprese, raccolgono i dati relativi alla vita di ogni azienda attraverso il Registro delle Imprese.
Ogni impresa, sia collettiva che individuale, è tenuta ad iscriversi nel registro e a trasmettere le notizie che riguardano il suo assetto societario e le eventuali modificazioni, attraverso il deposito degli atti societari e delle variazioni.
L’iscrizione in Camera di Commercio è disciplinata dall’art. 2195 del Codice Civile.
In base all’articolo del Codice Civile, l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio è richiesta per le attività economiche di produzione di beni e servizi, di intermediazione nella circolazione dei beni, di trasporto di cose e persone per terra, acqua e aria. Si aggiungono a queste le attività bancarie, assicurative ed ausiliarie alle stesse, nonché le attività agricole.
La pratica di iscrizione al Registro Imprese prevede il pagamento dei diritti di segreteria.
Gestione previdenziale
L’avvio di un’attività economica comporta, altresì, l’assolvimento di un’ulteriore formalità quale l’iscrizione presso la gestione previdenziale.
Nel caso di attività di lavoro autonomo/professionale:
- presso la cassa di previdenza, se istituita
- presso la gestione separata INPS , in mancanza di una cassa
Nel caso di attività d’impresa:
- presso la gestione commercianti INPS, se attività commerciale
- presso la gestione artigiani INPS, se attività artigianale
Gestione assicurativa
Per le attività che comportano un rischio è prevista, inoltre, l’iscrizione presso la gestione assicurativa INAIL.
SCELTA DEL REGIME CONTABILE
Dopo aver sinteticamente illustrato gli adempimenti necessari per l’avvio di una nuova attività, è bene valutare, sulla base delle caratteristiche della stessa attività intrapresa, quale regime contabile adottare; la scelta condizionerà i conseguenti obblighi fiscali di determinazione del reddito, calcolo delle imposte e obblighi di tenuta dei registri contabili.
Regime ordinario
E’ il regime obbligatorio per le società di capitali: S.r.l. - S.p.a. - S.a.p.a. - Società Cooperative.
E’ obbligatorio anche per le altre imprese, nel caso in cui i ricavi superino:
- euro 309.874,14 in caso di attività di prestazioni di servizi
- euro 516.456,90 in caso di altre attività
Adempimenti contabili
Le registrazioni sui libri contabili vanno eseguite con il metodo della partita doppia. E’ prevista la tenuta dei seguenti libri e registri:
- libro giornale e libro degli inventari
- registri IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture acquisti)
- scritture ausiliarie
- scritture di magazzino
- registro beni ammortizzabili
Determinazione del reddito
Il reddito si determina applicando al risultato d’esercizio derivante dal bilancio civilistico le norme previste dalla materia tributaria.
Regime semplificato
E’ il regime naturale previsto per le imprese individuali e le società di persone: S.n.c. - S.a.s..
Si applica nel caso in cui i ricavi non superino:
- euro 309.874,14 in caso di attività di prestazioni di servizi
- euro 516.456,90 in caso di altre attività
Adempimenti contabili
E’ prevista la tenuta dei seguenti libri e registri:
- registri IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture acquisti)
- registro beni ammortizzabili
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi e costi.
Regime super-semplificato
E’ il regime naturale previsto per le imprese individuali quando sussistono i seguenti requisiti:
- volume d’affari che non supera euro 15.493,71 in caso di attività di prestazioni di servizi, oppure euro 25.822,84 in caso di altre attività
- utilizzo di beni strumentali di costo complessivo (al netto degli ammortamenti) non superiore a euro 25.822,84
- acquisti (al netto dell’IVA) non superiori a euro 18.075,99 in caso di attività di cessione di beni, oppure euro 10.329,14 in caso di altre attività
- compensi per dipendenti e collaboratori non superiori a euro 10.845,59 in caso di attività di prestazioni di servizi, oppure euro 18.075,99 in caso di altre attività
Adempimenti contabili
E’ prevista la tenuta dei seguenti libri e registri:
- registri IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture acquisti) o, in sostituzione, apposito prospetto contabile semplificato
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi e costi.

Regime sostitutivo per nuove iniziative produttive
E’ il regime, disciplinato dall’art. 13, Legge n. 388/2000, per le persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa.
L’applicazione è subordinata alla presentazione di un’apposita comunicazione in sede di dichiarazione di inizio attività.
Si applica solo nel caso in cui:
- il contribuente non abbia esercitato altra attività professionale o d’impresa negli ultimi tre anni
- l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività precedente svolta anche se in qualità di dipendente o autonomo
Il regime può essere applicato se, in ciascun anno, il reddito non supera:
- euro 30.987,41 in caso di esercizio dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa
- euro 61.974,83 in caso di altre attività
Può durare, al massimo, tre anni (il primo periodo d’imposta, più i due successivi).
Adempimenti contabili
E’ previsto l’esonero dagli adempimenti contabili e quindi dalla tenuta dei registri, ma sussiste l’obbligo di conservazione dei documenti.
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi e costi. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva più favorevole, in misura pari al 10%.
Sono previste ulteriori agevolazioni quali:
- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti IVA periodici, ma obbligo di corresponsione in unica soluzione con il versamento a saldo
- esonero dal versamento dell’acconto IVA
- esonero dal versamento di addizionale comunale e regionale IRPEF
- esonero dalla ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta (previa comunicazione al sostituto di una dichiarazione attestante che i redditi percepiti saranno soggetti ad imposta sostitutiva)

Regime sostitutivo per le attività marginali
E’ il regime, disciplinato dall’art. 14, Legge n. 388/2000, per le persone fisiche che intraprendono una attività tra quelle assoggettate agli studi di settore.
L’applicazione è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda d’ammissione entro il 31 gennaio dell’anno in cui si chiede l’applicazione del suddetto regime.
Il regime può essere applicato se, in ciascun anno, il reddito non supera i limiti fissati annualmente dall’Agenzia delle Entrate secondo i diversi settori economici.
Adempimenti contabili
E’ previsto l’esonero dagli adempimenti contabili e quindi dalla tenuta dei registri, ma sussiste l’obbligo di conservazione dei documenti.
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi e costi. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva più favorevole, in misura del 15%.
Sono previste ulteriori agevolazioni quali:
- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti IVA periodici, ma obbligo di corresponsione in unica soluzione con il versamento a saldo
- esonero dal versamento dell’acconto IVA
- esonero dal versamento di addizionale comunale e regionale IRPEF
- esonero dalla ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta (previa comunicazione al sostituto di una dichiarazione attestante che i redditi percepiti saranno soggetti ad imposta sostitutiva)
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura della sezione dedicata alle FAQ.
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